Il Ministero Dell'Interno, con la circolare n. 300/A/5502 dell' 8 agosto 2016 precisa i termini dell'intervento degli organi di Polizia nell'ambito della procedura di pignoramento di autoveicoli, come disciplinata dal nuovo testo dell'art. 521-bis c.p.c.
Venerdi 2 Settembre 2016 |
L'art. 521-bis c.p.c. prevede che il pignoramento di veicoli di esegue mediante notifica al debitore di un atto con il quale, oltre agli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione in pubblici registri, viene intimato al debitore di consegnare entro 10 gg. il veicolo pignorato all'Istituto Vendite Giudiziarie.
E' altresì previsto che in caso di mancata consegna entro il suddetto termine, gli Organi di Polizia (e non solo quelli di polizia stradale) che accertano la circolazione del veicolo pignorato, procedono al fermo dello stesso, e provvedono alla consegna del veicolo all'Istituto vendite.
Al riguardo è sorto il seguente interrogativo: l'organo di polizia si deve limitare ad eseguire il pignoramento solo se accerta la circolazione dello stesso su strada nello svolgimento della propria attività istituzionale oppure se deve attivarsi per ricercare il veicolo pignorato, presso i luoghi di dimora o di lavoro del debitore?
Il Viminale ha chiarito che “la chiara formulazione letterale della norma e l'esigenza di non distrarre le pattuglie dalle preminenti funzioni di polizia inducono ad affermare che il concorso dell'attività esecutiva del provvedimento e quindi il fermo del veicolo e il ritiro dei documenti deve essere assicurato solo qualora si accerti la circolazione del veicolo stesso”.
Inoltre il Ministero precisa altresì che dopo la notifica dell'atto di pignoramento, il debitore è costituito custode del bene: di conseguenza, a differenza di un veicolo sottoposto al c.d. fermo fiscale ex art. 86 D.P.R. 602/73, la circolazione del veicolo pignorato, dopo la notifica dell'atto, non determina alcuna violazione del CdS né la contestazione dell'art. 214 comma 8 CdS.