Criterio di ripartizione della responsabilità tra proprietario e conduttore per i danni a terzi

Criterio di ripartizione della responsabilità tra proprietario e conduttore per i danni a terzi

Il proprietario di un immobile concesso in locazione è responsabile dei danni da questi cagionati a terzi dalle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, mentre la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell’immobile grava sul conduttore.

Lunedi 9 Aprile 2018

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7526/2018, pubblicata il 27 marzo 2018.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Articolo 2051 codice civile: Danno cagionato da cose in custodia

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Articolo 2053 codice civile: Rovina di edificio

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

IL CASO: La vicenda sottoposta all’esame dei giudici di legittimità nasce dalla richiesta di risarcimento danni fisici e patrimoniali formulata da un cittadino nei confronti del proprietario e del conduttore di un immobile a seguito della caduta di un cancello di ferro che delimitava il piazzale interno del suddetto immobile.

Il cancello, che era scorrimento manuale, era fuoriuscito dalle proprie guide nel mentre l’attore lo stava chiudendo cadendo addosso allo stesso.

Nel corso del giudizio veniva chiamata in causa, ai fini della manleva, la parte venditrice dell’immobile. Il Tribunale accoglieva la domanda dall’attore, mentre rigettava la domanda di manleva proposta nei confronti della parte venditrice. La sentenza di prime cure veniva confermata in appello.

La Corte territoriale affermava la concorrente responsabilità del proprietario ai sensi dell’articolo 2053 codice civile e del conduttore ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile. Pertanto, la parte conduttrice proponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2051 e 2053 codice civile .

Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello aveva errato nell’affermare la concorrente responsabilità del proprietario ai sensi dell’articolo 2053 codice civile e del conduttore ai sensi dell’articolo 2051 codice civile, in quanto l’articolo 2053 codice civile è una norma speciale e non applicabile contestualmente all’articolo 2051 codice civile alla stessa fattispecie.

LA DECISIONE: Secondo gli Ermellini:

  1. come affermato dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c., implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità (Cass., 27/10/2015, n. 21788);

  2. la contemporanea responsabilità del proprietario dell'immobile e del conduttore può sussistere solo quando i pregiudizi siano derivati non solo dal difetto di costruzione dell'impianto conglobato nelle strutture murarie, ma anche da una negligente utilizzazione di esso da parte del conduttore (Cass., 09/06/2016, n. 11815, in un caso di danni cagionati da un difetto dell'impianto idraulico e da un cattivo uso della connessa caldaia fatto dal conduttore). Ciò in quanto le condotte imputabili sono differenti.

Pertanto sulla scorta delle suddette osservazioni, la Corte di Cassazione, poiché il sinistro era da imputare esclusivamente al malfunzionamento per difetto di costruzione del cancello, ha accolto il motivo del ricorso e decidendo nel merito ha rigettato la domanda proposta nei confronti della parte conduttrice, ritenendo quindi il proprietario dell’immobile unico responsabile tenuto al risarcimento dai danni nei confronti del l’originario attore.

Allegato:

Cass. civile Sez. III Ordinanza n. 7526 del 27/03/2018

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