Con il Decreto del Tribunale di Mantova del 8 aprile 2018, nell’ambito della procedura di composizione della Crisi da Sovraindebitamento vengono posti in rilievo alcuni significativi argomenti meritevoli, a parere della scrivente, di particolare attenzione.
Con il Decreto del Tribunale di Mantova del 8 aprile 2018, nell’ambito della procedura di composizione della Crisi da Sovraindebitamento vengono posti in rilievo alcuni significativi argomenti meritevoli, a parere della scrivente, di particolare attenzione.
Fra questi il concetto di Debitore di cui all’art. 6 della Legge 3/2012 e la “funzione sociale” espressa dalla stessa legge.
Con riferimento al primo punto si rileva quanto segue.
Viene illustrato un concetto di “debitore” e conseguentemente viene fornita un’interpretazione dell’art. 6 di tipo estensiva.
Ed infatti, si tratta di un concetto di debitore non riconducibile ad un solo soggetto fisico ma concretamente e direi realisticamente viene associato ai protagonisti effettivi della condizione debitoria; in questo caso la famiglia ergo entrambi i coniugi, fra l’altro in regime di comunione dei beni.
Tale interpretazione estensiva nasce nell’identificare il criterio di ammissibilità alla procedura della Legge 3/2012 nel primo comma dell’art. 6 e, pertanto, nella non assoggettabilità alle procedure diverse da quelle regolate dalla legge in oggetto.
L’interpretazione de qua risulta significativa perché vi è evidente correlazione tra le motivazioni che hanno indotto a stipulare i debiti- impegni di natura familiare-, i soggetti che rispondono di essi, i familiari sovraindebitati, le cause e le conseguenze dell’evento shock nei confronti del nucleo familiare.
È la gestione economica familiare che ha portato alla condizione di sovraindebitamento, ergo è lo stesso nucleo che deve agire.
L’interpretazione de qua comporta anche vantaggi di economia processuale non dovendo le parti presentare singolarmente ricorsi.
Viene quindi in rilievo il concetto di famiglia e di gestione familiare del debito come elemento caratterizzante l’attività in tutte le fasi: precedente al sovraindebitamento, durante e post.
Dalla ridetta impostazione si evince una particolare attenzione alla funzione sociale della Legge 3/2012.
Appare evidente che, lo strumento in esame possa essere qualificato come idoneo a ridare dignità alle famiglie colpite per varie ragioni nel profondo della loro essenza; ed ancora strumento utile a ricucire quelle divisioni familiari conseguenti ad una crisi economica di portata significativa.
Il decreto si conclude con l’apertura della procedura di liquidazione.