Crisi da Sovraindebitamento: ambito di operatività della nozione di “debitore”

Crisi da Sovraindebitamento: ambito di operatività della nozione di “debitore”
Giovedi 13 Settembre 2018

Con il Decreto del Tribunale di Mantova del 8 aprile 2018, nell’ambito della procedura di composizione della Crisi da Sovraindebitamento vengono posti in rilievo alcuni significativi argomenti meritevoli, a parere della scrivente, di particolare attenzione.  

Con il Decreto del Tribunale di Mantova del 8 aprile 2018, nell’ambito della procedura di composizione della Crisi da Sovraindebitamento vengono posti in rilievo alcuni significativi argomenti meritevoli, a parere della scrivente, di particolare attenzione.

Fra questi il concetto di Debitore di cui all’art. 6 della Legge 3/2012 e la “funzione sociale” espressa dalla stessa legge.

Con riferimento al primo punto si rileva quanto segue.

Viene illustrato un concetto di “debitore” e conseguentemente viene fornita un’interpretazione dell’art. 6 di tipo estensiva.

Ed infatti, si tratta di un concetto di debitore non riconducibile ad un solo soggetto fisico ma concretamente e direi realisticamente viene associato ai protagonisti effettivi della condizione debitoria; in questo caso la famiglia ergo entrambi i coniugi, fra l’altro in regime di comunione dei beni.

Tale interpretazione estensiva nasce nell’identificare il criterio di ammissibilità alla procedura della Legge 3/2012 nel primo comma dell’art. 6 e, pertanto, nella non assoggettabilità alle procedure diverse da quelle regolate dalla legge in oggetto.

L’interpretazione de qua risulta significativa perché vi è evidente correlazione tra le motivazioni che hanno indotto a stipulare i debiti- impegni di natura familiare-, i soggetti che rispondono di essi, i familiari sovraindebitati, le cause e le conseguenze dell’evento shock nei confronti del nucleo familiare.

È la gestione economica familiare che ha portato alla condizione di sovraindebitamento, ergo è lo stesso nucleo che deve agire.

L’interpretazione de qua comporta anche vantaggi di economia processuale non dovendo le parti presentare singolarmente ricorsi.

Viene quindi in rilievo il concetto di famiglia e di gestione familiare del debito come elemento caratterizzante l’attività in tutte le fasi:  precedente al sovraindebitamento, durante e post.

Dalla ridetta impostazione si evince una particolare attenzione alla funzione sociale della Legge 3/2012.

Appare evidente che, lo strumento in esame possa essere qualificato come idoneo a ridare dignità alle famiglie colpite per varie ragioni nel profondo della loro essenza; ed ancora strumento utile a ricucire quelle divisioni familiari conseguenti ad una crisi economica di portata significativa.

Il decreto si conclude con l’apertura della procedura di liquidazione. 

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.042 secondi