La Cassazione conferma che, ai fini del rispetto del termine dilatorio di cinque giorni previsto dall'art. 66 disp. att. c.c., è sufficiente che il condominio dimostri la data in cui l'avviso di convocazione è pervenuto all'indirizzo del destinatario ex art. 1335 c.c. In caso di raccomandata non consegnata per assenza, tale data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale.
| Mercoledi 29 Aprile 2026 |
La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di validità della convocazione assembleare condominiale. La Corte ribadisce, in linea con Cass. 8275/2019 e Cass. 23396/2017, che per la decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni non è necessaria la prova dell'effettiva lettura dell'avviso da parte del condomino: è sufficiente che l'avviso sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Tizio, condomino del Condominio Alfa, impugnava dinanzi al Tribunale di Genova una delibera assembleare con cui erano stati approvati lavori di manutenzione straordinaria alla copertura dei vani autorimesse, la scelta dell'impresa esecutrice e la nomina dei tecnici per la direzione dei lavori e la sicurezza. A fondamento dell'impugnazione venivano dedotti plurimi vizi:
Il Tribunale rigettava l'impugnazione. La Corte d'Appello di Genova confermava la decisione. Tizio ricorreva quindi in Cassazione con tre motivi.
Il ricorrente sosteneva che, trattandosi di atto unilaterale recettizio, il termine di cinque giorni dovesse decorrere dall'effettiva ricezione dell'avviso e non dalla mera disponibilità del plico presso l'ufficio postale.
La Corte respinge la censura e enuncia il seguente principio di diritto:
«Ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui l'avviso di convocazione è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., trattandosi di atto unilaterale recettizio, sicché, nell'ipotesi in cui lo stesso sia inviato con lettera raccomandata e questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro».
Nel caso concreto, il termine risultava rispettato: l'avviso di giacenza era stato rilasciato il 26 maggio e l'assemblea era convocata per il 31 maggio, con cinque giorni di intervallo.
Quanto agli altri motivi di ricorso, la Cassazione precisa quanto segue:
Il ricorso è rigettato integralmente con condanna alle spese.