Convocazione assembleare condominiale: la giacenza postale fa decorrere il termine dilatorio

Cassazione: ordinanza n. 20535 del 21/07/2025.
A cura della Redazione.
Convocazione assembleare condominiale: la giacenza postale fa decorrere il termine dilatorio

La Cassazione conferma che, ai fini del rispetto del termine dilatorio di cinque giorni previsto dall'art. 66 disp. att. c.c., è sufficiente che il condominio dimostri la data in cui l'avviso di convocazione è pervenuto all'indirizzo del destinatario ex art. 1335 c.c. In caso di raccomandata non consegnata per assenza, tale data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale.

Mercoledi 29 Aprile 2026

La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di validità della convocazione assembleare condominiale. La Corte ribadisce, in linea con Cass. 8275/2019 e Cass. 23396/2017, che per la decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni non è necessaria la prova dell'effettiva lettura dell'avviso da parte del condomino: è sufficiente che l'avviso sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Il caso

Tizio, condomino del Condominio Alfa, impugnava dinanzi al Tribunale di Genova una delibera assembleare con cui erano stati approvati lavori di manutenzione straordinaria alla copertura dei vani autorimesse, la scelta dell'impresa esecutrice e la nomina dei tecnici per la direzione dei lavori e la sicurezza. A fondamento dell'impugnazione venivano dedotti plurimi vizi:

  • mancato rispetto del termine di cinque giorni per la convocazione dell'assemblea, previsto dall'art. 66 disp. att. c.c.;
  • assenza nel verbale degli allegati relativi alle offerte economiche esaminate e al computo metrico utilizzato per la scelta dell'impresa;
  • incomprensibilità del riparto della spesa approvata;
  • ingiustificata nomina del coordinatore della sicurezza.

Il Tribunale rigettava l'impugnazione. La Corte d'Appello di Genova confermava la decisione. Tizio ricorreva quindi in Cassazione con tre motivi.

La decisione della Cassazione

Il ricorrente sosteneva che, trattandosi di atto unilaterale recettizio, il termine di cinque giorni dovesse decorrere dall'effettiva ricezione dell'avviso e non dalla mera disponibilità del plico presso l'ufficio postale.

La Corte respinge la censura e enuncia il seguente principio di diritto:

«Ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui l'avviso di convocazione è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., trattandosi di atto unilaterale recettizio, sicché, nell'ipotesi in cui lo stesso sia inviato con lettera raccomandata e questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro».

Nel caso concreto, il termine risultava rispettato: l'avviso di giacenza era stato rilasciato il 26 maggio e l'assemblea era convocata per il 31 maggio, con cinque giorni di intervallo.

Quanto agli altri motivi di ricorso, la Cassazione precisa quanto segue:

  1. Sull'allegazione dei documenti al verbale (secondo motivo). La Cassazione conferma il ragionamento della Corte d'Appello: nessuna disposizione di legge impone che i documenti utilizzati per la deliberazione siano allegati al verbale. Il diritto del condomino di consultare la documentazione rimane integro, potendo egli visionarla presso l'amministratore. Il verbale, redatto in modo chiaro e analitico, non presentava omissioni rilevanti ai sensi dell'art. 1136 c.c.
  2. Sul criterio di riparto delle spese (terzo motivo). Il ricorrente sosteneva che la delibera avesse illegittimamente modificato i criteri legali di riparto e che, trattandosi di nullità, la questione fosse rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Per la Corte il motivo è infondato: sono nulle soltanto le delibere che stabiliscono o modificano in via generale i criteri di ripartizione previsti dalla legge o dalla convenzione, mentre sono meramente annullabili quelle che applicano in concreto tali criteri in violazione delle regole generali. Ne consegue che l'impugnazione doveva essere proposta nel termine di decadenza ex art. 1137, co. 2, c.c. e non era stato fatto in primo grado, rendendo inammissibile il motivo in appello.

Il ricorso è rigettato integralmente con condanna alle spese.

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