Illegittimità del Pef relativo alla Tari approvato dal Comune di Gaeta

Avv. Francesco Falzone.
Illegittimità del Pef relativo alla Tari approvato dal Comune di Gaeta

Con la sentenza n. 272 dell'8.01.2024, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Lazio, Sezione di Latina, n. 1/2017, che aveva annullato le delibere del Consiglio comunale di Gaeta di approvazione del piano economico-finanziario (PEF) relativo alla gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 e delle tariffe della tassa comunale sui rifiuti (T.A.R.I.), in assenza della relazione prevista dall’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 158 del 1999.

Giovedi 11 Gennaio 2024

Un gruppo di contribuenti Tari del Comune di Gaeta ha impugnato il piano economico finanziario Tari 2014 e le relative Tariffe, approvati con delibere del consiglio comunale di Gaeta, e la Sezione di Latina del Tar Lazio, con sentenza n. 1/2017, ha accolto il ricorso, rilevando come il piano economico-finanziario impugnato non fosse un documento di tipo pianificatorio, ma, una semplice tabella riassuntiva dei costi del servizio che, in difformità dal modello legale di cui all'art. 8 del Dpr. n. 158 del 1999, non poteva essere considerata equipollente all’approvazione del piano.

La decisione di 1° grado è stata appellata dall’ente municipale e la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 272 dell’8.01.2024, ha respinto i motivi di gravame, ritenendoli infondati per le seguenti ragioni:

- quanto al primo motivo, con il quale l’appellante aveva lamentato la mancanza di attualità, effettività e concretezza del ricorso introduttivo, in quanto i ricorrenti avevano dimostrato, invece, mediante la produzione in giudizio degli avvisi di pagamento emessi nei loro confronti, la condizione di soggetti passivi del tributo oggetto di causa, e sussistendo anche il loro “interesse a ricorrere il quale si sostanzia, com’è evidente, nella finalità di ridurre o comunque di rideterminare le tariffe TARI per l’anno 2014, per effetto dell’annullamento dell’impugnato piano finanziario”;

- quanto agli altri motivi, premesso che il piano economico-finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è atto propedeutico alla determinazione delle tariffe del tributo e dev’essere predisposto dal soggetto gestore del servizio in conformità al modello legale ex art. 8 Dpr n. 158/99, il superiore Giudice amministravo ha confermato la legittimità della sentenza di 1° grado, laddove era stato correttamente ritenuto che la delibera di approvazione del PEF fosse carente della relazione prevista dall’art. 8 citato (che doveva indicare: il modello gestionale ed organizzativo; i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; la ricognizione degli impianti esistenti; con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni») ed era stato ritenuto, altresì, che il PEF fosse privo degli ulteriori elementi di conoscenza richiesti dal co. 2 del citato art. 8 (quali, tra gli altri, il programma degli interventi necessari; il piano finanziario degli investimenti; le risorse finanziarie necessarie).

In buona sostanza, secondo il Consiglio di Stato, l’amministrazione comunale “si è limitata ad approvare una semplice tabella riassuntiva dei costi del servizio (denominata “Allegato A – Prospetto economico-finanziario – analisi dei costi relativi al servizio di igiene urbana”), nella quale viene operata una distinzione in costi fissi e costi variabili, con finale indicazione della incidenza percentuale di questi ultimi sul costo complessivo. Sicché, si può concludere che, nel caso di specie, non tanto appare dirimente la mancata approvazione (in uno col p.e.f.) della suddetta relazione (la quale, pur richiamata nelle premesse, non risulta comunque specificamente approvata né allegata al piano finanziario), quanto piuttosto la mancanza dei contenuti minimi prescritti dal modello legale di riferimento”.

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