La Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E del 21/02/2014 ha chiarito la portata applicativa delle disposizioni dell' art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (di seguito decreto) come modificato dall’ articolo 26, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e dall’ articolo 1, comma 608, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito legge di stabilità 2014) che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, rilevanti novità nel regime impositivo applicabile, ai fini delle imposte indirette, agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari.
In particolare, particolare attenzione e preoccupazione ha destato la disposizione citata laddove prevede, per i trasferimenti immobiliari, la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
In una prima analisi, quindi, l'articolo 10 sembrava applicabile anche ai trasferimenti immobiliari posti in essere in sede di separazione e divorzio, in parziale riforma dell’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che dispone, nell'ambito dei procedimenti di divorzio (esteso anche alle separazioni) che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Con la circolare in commento, l'Agenzia delle Entrate ha finalmente fugato ogni dubbio, stabilendo che “La soppressione disposta dall’articolo 10, comma 4, non opera …... in relazione ad alcune previsioni fiscali, che sono funzionali alla disciplina di particolari istituti, che hanno una applicazione ampia, la cui riferibilità ai trasferimenti immobiliari è solo eventuale e prescinde dalla loro natura onerosa o gratuita. Si pensi ad alcuni istituti, quali, la mediazione civile e commerciale, i procedimenti in materia di separazione e divorzio o la conciliazione giudiziale, che prevedono una normativa fiscale di carattere generale, che può trovare applicazione, tra l’altro, anche per i trasferimenti immobiliari, posti in essere nell’ambito degli stessi procedimenti.
In definitiva, quindi, qualora nell’ambito di tali procedimenti, vengano posti in essere degli atti di trasferimento immobiliare, continuano ad applicarsi, anche successivamente al 1° gennaio 2014, le agevolazioni di cui alla citata legge n. 74 del 1987.