Il condomino che agisce per l'annullamento di una delibera deve provare il danno economico.

A cura della Redazione.
Il condomino che agisce per l'annullamento di una delibera deve provare il danno economico.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 7587/2021, chiarisce entro quali limiti ed in presenza di quali presupposti può ritenersi fondata l'impugnazione di una delibera assembleare.

Lunedi 25 Ottobre 2021

Il caso: Tizio citava in giudizio il Condominio Alfa di Roma al fine di ottenere l'annullamento della delibera assembleare del 27.06.2019, "previa sospensione da pronunciarsi in corso di causa", per la parte in cui era stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2018, oltre il favore delle spese di lite; nel costituirsi in giudizio, il Condominio convenuto ha contestava la domanda attorea.

Il Tribunale, nel respingere la domanda attorea, evidenzia in quali casi può ritenersi fondata la domanda di annullamento di una delibera assembleare da parte di un condomino:

a) in primo luogo deve osservarsi che il condomino, che impugna la delibera assembleare poiché ritenuta illegittima, deve assolvere all'onere della prova, previsto come principio di ordine generale nell'ordinamento giuridico ex art. 2967 c.c.:

1) della circostanza lamentata, ovvero:

- che la delibera sia contraria ai principi di legge previsti per il quorum deliberativo,

- oppure che l'assemblea abbia deliberato contro le maggioranze di legge secondo la natura degli ordini del giorno posti in discussione,

- oppure che provveda a decidere in ambiti sottratti alla propria competenza (ciò secondo gli artt. 1135, 1136 e 1137 c.c.),

2) dell'ulteriore circostanza, rappresentata dal danno economico subito per effetto della delibera assembleare presa non in conformità della legge, danno economico riverberatosi nel patrimonio del condomino impugnante che deve essere oggetto di espressa quantificazione da parte di quest'ultimo;

b) tale valutazione si rende necessaria al fine di porre in luce quell'orientamento giurisprudenziale che vieta di proporre impugnative di delibere assembleari, impugnative che si ripercuotono negativamente sull'andamento dell'intera vita dei condomini impedendone il libero raggiungimento dei fini previsti per l'utilità comune, che non hanno il fine di apportare un interesse concreto all'intera collettività; tale interesse deve essere oggetto di valutazione economica e deve essere anche apprezzabile e non meramente irrisorio;

c) nel caso in esame  è emerso che tali condizioni, posti alla base per l'accoglimento della domanda, che comporterebbe in parte qua l'annullamento della delibera assembleare, non sono stati assolti, e ciò va detto, in via preliminare, con particolare, riferimento al danno economico conseguente alla "approvazione di bilancio ordinario consuntivo 2018 e riparto".

Allegato:

Tribunale Roma sentenza n.7587 2021

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