Con la sentenza n. 7385/2023 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla legittimità del divieto posto dall'assemblea comdolminiale di parcheggio di veicoli nel cortile comune, limitando la sosta a mezz'ora solo per operazioni di carico/scarico.
Martedi 23 Maggio 2023 |
Il caso: Mevia, proprietaria di un'unita' immobiliare nel Condominio Delta, conveniva il Condominio stesso e l'amministratore dinanzi al Tribunale di Padova, per impugnare due delibere condominiali, di cui una ordinava un divieto di parcheggio nel cortile, mentre l'altra applicava sanzioni nei confronti dell'attrice per la violazione del divieto.
Con pronuncia conforme in primo e in secondo grado, veniva accolta l'istanza di ingiunzione formulata dal Condominio costituitosi per il pagamento di spese condominiali, mentre venivano rigettate tutte le domande attoree.
Mevia ricorre in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, osserva che:
a) la ricorrente rileva che la decisione dell'assemblea condominiale di vietare il parcheggio nel cortile sarebbe immotivata e violerebbe il diritto della ricorrente di godimento della cosa comune;
b) l'assunto contrasta con il principio di diritto desumibile dalla giurisprudenza di legittimita' secondo il quale le determinazioni dell'assemblea condominiale relative alla limitazione paritaria dell'uso del cortile come parcheggio, come quelle che viceversa assegnano posti auto ai singoli condomini, non alterano la destinazione della cosa comune, ma si limitano a renderne piu' ordinato e razionale l'uso paritario secondo le rispettive circostanze, cosicche' tali delibere non richiedono maggioranze qualificate;
c) nel caso di specie, il divieto di parcheggio è diretto a garantire che tutti i condomini possano usare il cortile, limitando la sosta a mezz'ora per carico e scarico, evitando cosi' che il parcheggio permanente di un condomino impedisca o limiti l'uso da parte degli altri, in considerazione delle limitate dimensioni del cortile.