Condominio: vietato posteggiare le moto nel cortile comune

Condominio: vietato posteggiare le moto nel cortile comune

Con l'ordinanza n. 7618/2019 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi di una particolare problematica che ricorre molto spesso all'interno di un condominio: il parcheggio di auto o moto nello spazio comune da parte di un singolo condomino.

Venerdi 26 Aprile 2019

Il caso: P.Q.conveniva davanti al Giudice di pace di Napoli R.S.e T.S. chiedendo che venisse vietato a questi ultimi di parcheggiare i loro motoveicoli nello spazio prospiciente l'immobile di proprieta' di P.Q., impedendo con tale condotta all'attore di godere delle parti condominiali dell'edificio.

Il GdP accoglieva la domanda, anche alla luce del regolamento condominiale, che conteneva il divieto di ingombro del cortile; il Tribunale, nel rigettare l'appello proposto da R.S.e T.S., non riteneva rilevante, ai fini della fondatezza della ravvisata violazione dell'articolo 1102 c.c., al dato della saltuarieta' o sporadicita' delle soste denunciate, in quanto, per il giudice di appello, tale sporadicita' non escludeva comunque la possibilita' di una prolungata durata dei parcheggi illegittimi.

R.S.e T.S. ricorrono in Cassazione, lamentando che il Tribunale aveva arbitrariamente sommato le soste attribuibili ai due ricorrenti, e per di piu' aveva ignorato che le soste durassero pochi minuti.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, osserva che:

  • i giudici di merito hanno accertato in fatto che la sosta dei mezzi meccanici nel cortile comune antistante la proprieta' di P.Q. ne aveva pregiudicato la transitabilita', si' da impedire od ostacolare l'accesso all'unita' immobiliare del singolo condomino, con correlata violazione del principio stabilito dall'articolo 1102 c.c.;

  • la decisione del Tribunale e' conforme all'interpretazione di questa Corte, secondo cui l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino e' soggetto, ai sensi dell'articolo 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto;

  • la condotta del condomino, consistente nella stabile occupazione - mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura - di una porzione del cortile comune, configuri un abuso, poiche' impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facolta';

  • quanto poi al fatto che le soste fossero saltuarie e durassero pochi minuti, la Corte precisa che l'articolo 1102 c.c., sull'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione, non pone alcun margine minimo di tempo e di spazio per l'operativita' delle limitazioni del predetto uso, sicche' puo' costituire abuso anche l'occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprieta'.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.7618/2019

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