Il Condominio non è legittimato passivo per la violazione del regolamento condominiale

A cura della Redazione.
Il Condominio non è legittimato passivo per la violazione del regolamento condominiale

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 35315/2021 si pronuncia in merito alla responsabilità dell'amministratore del condominio che si sia reso inadempiente nel far osservare il regolamento condominiale.

Lunedi 6 Dicembre 2021

Il caso: La Corte d'appello di Milano dichiarava il difetto di legittimazione del Condominio Delta in ordine alla domanda proposta dalla condomina società Delta s.n.c. volta ad accertare la violazione dell'art. 7 del regolamento condominiale, consistente nelle immissioni di arbusti e fogliame provenienti da altre unità immobiliari sul terrazzo di proprietà dell'attrice, con correlata condanna del Condominio al pagamento di un "indennizzo".

Per la Corte d'appello, delle denunciate violazioni avrebbero dovuto rispondere i singoli condomini trasgressori o l'amministratore in proprio, per non aver fatto rispettare il regolamento.

La società ricorre in Cassazione, deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1130, n. 1, e 1131 c.c., assumendo la legittimazione passiva del Condominio in relazione alla violazione dell'art. 7 del regolamento condominiale.

La Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, sul punto chiarisce quanto segue:

a) se anche l'amministratore del condominio, essendo tenuto a curare l'osservanza del regolamento di condominio (art. 1130, primo comma n. 1, cod. civ.), è legittimato ad agire in giudizio per ottenere la cessazione degli abusi posti in essere da un condomino, non significa affatto che, al contrario, sussista la legittimazione passiva del condominio, rappresentato in giudizio dall'amministratore ai sensi dell'art. 1131, secondo comma, cod. civ., in ordine alla pretesa del singolo rivolta ad accertare le violazioni regolamentari perpetrate da altri partecipanti ed ad ottenere una conseguente condanna risarcitorio del condominio stesso;

b) la finalità dell'art. 1131, secondo comma, cod. civ. è quella di facilitare i terzi nell'evocazione in giudizio di un condominio, consentendo loro di notificare la citazione al solo amministratore anziché a tutti i condomini, i quali restano però parti sostanziali e perciò reali destinatari degli effetti della sentenza;

c) non vi è ragione per cui tutti i partecipanti al condominio, convenuti avvalendosi della rappresentanza dell'amministratore, debbano rispondere anche in sede risarcitoria delle violazioni del regolamento condominiale poste in essere da singoli partecipanti trasgressori in danno di altri;

d) piuttosto, è l'amministratore ad essere responsabile nei confronti dei condomini per i danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei poteri e, in genere, da qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari; né risulta altrimenti dedotta una responsabilità del condominio per il fatto illecito dell'amministratore, ai sensi dell'art. 2049 c. c

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.35315 2021

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