Con l'ordinanza n. 11720 del 3 maggio 2019 la Cassazione si pronuncia in tema di patrocinio a spese dello Stato, individuando quali oneri incombono sul difensore d'ufficio di una parte assistita straniera per poter richiedere la liquidazione del compenso.
Venerdi 10 Maggio 2019 |
Il caso: l'Avv. T. proponeva opposizione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bari, che aveva rigettato la richiesta di compenso per l'attivita' svolta, in qualita' di difensore d'ufficio del cittadino straniero; per il giudice, il difensore non aveva dimostrato di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti, previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 116; infatti:
- il legale si era limitata ad allegare, alla richiesta di compenso, il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto notificato al cittadino straniero;
- avrebbe dovuto far ricorso al procedimento previsto dall'articolo 26 della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, per il riconoscimento delle sentenze straniere oppure richiedere, ai sensi del regolamento N. 1896/2006, il decreto ingiuntivo Europeo.
L'avvocato propone quindi ricorso per Cassazione, deducendo:
a) la erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 116 e della L. n. 60 del 2001, articolo 17, per avere il giudice dell'opposizione ritenuto applicabile il suddetto articolo nonostante si trattasse di procedura esecutiva da svolgersi all'estero, con conseguenti oneri non esigibili dal difensore d'ufficio;
b) la violazione del principio della territorialita' in quanto si effettuerebbe un pignoramento all'estero sulla base di un decreto ingiuntivo italiano.
I motivi del ricorso, per gli Ermellini, non sono fondati per quanto segue:
non solo l'esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi, ma il difensore deve dimostrare di avere inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario;
i costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari per il recupero del credito, non sono a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario e' tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorita' giudiziaria;
i principi di diritto non mutano nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio abbia effettuato la propria prestazione professionale in favore di cittadino residente all'estero e, a fortiori, in un paese dell'Unione Europea;
oltre alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, che prevede il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nel caso in esame, era agevolmente applicabile il procedimento, previsto dal Regolamento 805/2004 relativo all'esecuzione, nello spazio Euro unitario, dei crediti non contestati;
secondo il regolamento, un credito si considera "non contestato" se "il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformita' delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine;
in materia di circolazione intereuropea di titoli esecutivi, la notificazione di un titolo esecutivo italiano eseguita, in uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea (esclusa la Danimarca), a mezzo posta, e' rituale in applicazione degli articoli 14 o 15 del regolamento comunitario del 13 novembre 2007, n. 1393/2007/CE (salva la facolta' di opposizione dello Stato membro prevista dal predetto articolo 15), sicche', dovendosi ritenere integrato il requisito ex articolo 18 del regolamento comunitario del 21 aprile 2004, n. 805/2004/CE, e' valido il rilascio del certificato di titolo esecutivo Europeo intervenuto in relazione ad un decreto ingiuntivo italiano, notificato a mezzo posta ad un debitore di altro Stato membro dell'Unione Europea, ove esso sia divenuto irrevocabile per inammissibilita' dell'opposizione ex articolo 648 c.p.c;
nel caso in esame, l'avvocato avrebbe dovuto iniziare il procedimento esecutivo attraverso il riconoscimento del titolo esecutivo Europeo, al fine di dimostrare di aver inutilmente esperito le procedure previste per il recupero del credito, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 116.
Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza 3 maggio 2019 n. 11720