Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Ordinanza 3 maggio 2019 n. 11720

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Venerdi 10 Maggio 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente

Dott. GORJAN Sergio - Consigliere

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana - rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25295-2014 proposto da:

(OMISSIS), rappresentata e difesa da se medesima ex articolo c.p.c.;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE PER LA REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

e contro

(OMISSIS);

- intimato -

avverso l'ordinanza n. 1525/2014 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di BARI, depositata il 10/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170, l'Avv. (OMISSIS) proponeva opposizione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bari del 19.6.12.7.2014, che aveva rigettato la richiesta di compenso per l'attivita' svolta, in qualita' di difensore d'ufficio del cittadino straniero (OMISSIS).

Nella contumacia del Ministero della Giustizia, il Presidente Delegato del Tribunale di Sorveglianza rigettava l'opposizione poiche' il difensore non aveva dimostrato di avere inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti, previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 116. Afferma il giudice di prime cure che la (OMISSIS) si era limitata ad allegare, alla richiesta di compenso, il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto notificato al (OMISSIS), cittadino residente in (OMISSIS), mentre avrebbe dovuto far ricorso al procedimento previsto dall'articolo 26 della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, per il riconoscimento delle sentenze straniere oppure richiedere, ai sensi del regolamento N. 1896/2006, il decreto ingiuntivo Europeo. ...

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