Il Giudice di Pace di Palermo - con la sentenza in commento - precisa che il termine di prescrizione per la domanda di compensazione pecuniaria è di un anno decorrente dalla data di rientro del passeggero, il cui volo, come nella fattispecie, abbia subito un ritardo di oltre tre ore.
Lunedi 20 Ottobre 2025 |
La decisione chiarisce, inoltre, a quali condizioni il vettore aereo può andare esente da responsabilità qualora abbia invocato, a giustificazione del ritardo, una circostanza eccezionale quale il "birdstrike".
Con la sentenza in commento, il Giudice di pace di Palermo, adito per il riconoscimento dell'indennizzo previsto dal Reg. CE 261/04, è intervenuto a chiarimento di alcune questioni già dibattute nella giurisprudenza, relative al termine di prescrizione ed alla necessità che, qualora siano invocate le cd. "circostanze eccezionali" quali esimenti della responsabilità del vettore aereo, di esse quest'ultimo offra prova rigorosa.
Nel caso di specie un passeggero di un volo operato sul territorio nazionale da una nota compagnia Irlandese, aveva subito un grave ritardo, giungendo a destinazione oltre tre ore dopo l'orario previsto.
Negato nella fase stragiudiziale l'indennizzo previsto dalla normativa europea (Reg. CE 261/2004) la malcapitata passeggera era costretta ad adire il giudice di pace chiedendo riconoscersi il diritto alla compensazione pecuniaria, forfettariamente stabilita dalla richiamata normativa.
Il convenuto vettore aereo si difendeva eccependo la tardività dell'impulsata domanda e nel merito la ricorrenza di una circostanza eccezionale, costituita dall'impatto dell'aeromobile con uno stormo di uccelli (cd. birdstrike) che avrebbe reso necessarie lunghe riparazioni.
La difesa dell'attrice, rappresentata dall'avv. Domenico D'Alessandro del Foro di Palermo, contestava entrambe le eccezioni, evidenziando che un così breve termine di prescrizione, che traeva, in tesi, linfa dall'art. 418 del c.n. non solo fosse inapplicabile in via analogica, ma appariva contrario al principio di effettività.
Per il giudice siciliano, che accoglie la tesi difensiva dell'attrice, sono due le argomentazioni decisive:
1) è escluso che l’art. 418 si applichi ai diritti nascenti dai contratti di utilizzazione di aeromobili per la semplice ragione ch’esso si colloca nella parte prima del codice della navigazione, intitolata “Della navigazione marittima ed interna”, e più precisamente nel titolo I del libro III, intitolato “Dei contratti di navigazione marittima”.
La prescrizione semestrale prevista dal c.n. sub art. 418 è altresì esclusa per una ragione di solare evidenza: il pregiudizio al principio di effettività della tutela.
2) i rinvii reciprocamente operati, sul tema, dal diritto comunitario al diritto interno, e viceversa, sono quindi risolti dall'interpretazione della Corte di Giustizia che sul punto ha, chiarito (sentenza del 22 novembre 2012, n. 139/11) che ‹‹il termine entro il quale devono essere promosse le azioni dirette ad ottenere il versamento della compensazione pecuniaria prevista dagli artt. 5 e 7 del Regolamento n. 261/2004, in mancanza di disposizioni in materia nel medesimo regolamento, è stabilito conformemente alle regole di ciascuno Stato membro in materia di prescrizione dell'azione, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.”
Sulla scorta di tali premesse, la norma idonea a regolamentare la questione è individuabile nell’art. 2951 C.C. il quale in materia di spedizione e di trasporto stabilisce: “Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto”.
Appurata la tempestività della domanda attorea, il gdp ha quindi risolto l'ulteriore questione sollevata dal vettore aereo.
Il birdstrike concreta, infatti, «circostanza eccezionale» ai sensi dell’art. 5 par. 3. 12 del Reg. Ce 261/04.
Tuttavia la semplice allegazione di siffatta circostanza non è sufficiente nè idonea ad escludere la responsabilità della Compagnia aerea.
Essa dovrà infatti, in primo luogo, dimostrare di aver posto in essere idonee misure al fine di ridurre o anche prevenire il rischio di collisione con un volatile.
In altri termini, il vettore aereo può invocare il birdstrike per andare esente dal pagamento della compensazione pecuniaria per volo in ritardo soltanto se dimostra di aver adottato tutte le misure del caso, purché, beninteso, tali misure siano tali da non imporre alla compagnia aerea sacrifici insopportabili in termini di personale, tempi e mezzi finanziari.
Questi i prinicpi espressi dal Giudice di Pace Palermo, in linea con la giurisprudenza comunitaria: "la compagnia aerea che intende andare esente dal pagamento della compensazione pecuniaria per volo in ritardo attraverso l'invocazione del birdstrike, quale circostanza eccezionale, ha l'onere di dimostrare in giudizio il nesso di causalità tra birdstrike, guasto all'aeromobile e ritardo del volo. In particolare, il vettore dovrebbe produrre apposita documentazione da cui dovrebbe risultare il nesso tra collisione con volatili e danno all'aereo (in tal senso, sentenze Giudice Pace Milano 10402 del 28/10/2019 e Giudice di Pace di Treviso 1017 del 15/10/2019).
La documentazione dovrebbe, poi, indicare in modo analitico i controlli effettuati, le relative risultanze e gli eventuali interventi adottati; inoltre, essa dovrebbe provenire dall'autorità aeroportuale o da altro soggetto qualificato ed indipendente e non dalla compagnia aerea stessa. Una volta che il vettore è riuscito a dimostrare il nesso di causalità tra la collisione e il guasto all'aereo, esso dovrebbe dare prova di aver adottato tutte le misure del caso idonee ad evitare il danno: ciò significa che deve dare contezza delle risorse spiegate in termini di personale, tempi e mezzi finanziari per garantire ai passeggeri di arrivare in orario (in tal senso, Corte Giustizia UE sentenza 11/06/2020 causa C- 74/19).
Significativo è il fatto che il vettore aereo che abbia subito un guasto di tal genere non può limitarsi a produrre in giudizio report tecnici redatti da propri ingegneri attestanti il verificarsi dell'evento.
Ciò sarebbe infatti contrario al principio in forza del quale la parte non possa giovarsi, sul piano probatorio, di un documento proveniente dalla stessa.
In sintesi il guasto non può essere "autocertificato", rendendosi necessario, per evidenti ragioni di giustizia e di imparizalità, che lo stesso sia rilevato da un'Autorità terza ed indipendente che possa conferire certezza ed autenticità anche nell'ambito ed in previsione di un possibile contenzioso.
Nota: Il presente articolo è stato redatto con il prezioso contributo di Mattia Partigno di Unipa.