Decisione: Sentenza n. 2178/2017 Tribunale di Bologna - Sez. Spec. in materia di Impresa
Lunedi 23 Aprile 2018 |
Nei rapporti tra cedente e cessionario di quote sociali, la presenza della cd. "clausola di garanzia", finalizzata a salvaguardare l'acquirente da eventuali debiti incidenti sul valore delle quote oggetto di alienazione, garantisce l'insussistenza di passività conosciute all'epoca della cessione, e costituisce un impegno, nei confronti degli acquirenti, cioè dei nuovi soci uti singuli, al pagamento di eventuali emersioni debitorie inerenti alla pregressa gestione, impegno che opera solo fra i contraenti.
Massima:
Nei rapporti tra cedente e cessionario di quote sociali, l'individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte è un problema di ermeneutica contrattuale, avendo il legislatore lasciato all'autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna di tali obbligazioni.
La c.d. clausola di garanzia, che contempla un obbligo del cedente le quote ad assumersi in proporzione alle stesse tutte le sopravvenienze passive che dovessero manifestarsi successivamente ma aventi origine e causa nella gestione della società, garantisce l'insussistenza di passività conosciute all'epoca della cessione, e costituisce un impegno nei confronti degli acquirenti, cioè dei nuovi soci uti singuli, al pagamento di eventuali emersioni debitorie inerenti alla pregressa gestione, impegno che opera solo fra i contraenti, in relazione al fine di salvaguardare i compratori da eventuali debiti incidenti sul valore delle quote oggetto di alienazione.
Osservazioni.
La decisione del Tribunale di Bologna riafferma l'operatività della cd. "clausola di salvaguardia e garanzia" che deve risultare espressamente dal contratto di cessione delle quote.
Nel caso deciso, la clausola negoziale aveva il seguente tenore: «Parte venditrice solleva la parte acquirente da qualsiasi responsabilità economica in ordine a pendenze di qualsiasi natura oppure passività non risultanti dalle scritture contabili della società, riferibili a data anteriore ad oggi».
Una volta accertato che in epoca successiva alla sottoscrizione del contratto di cessione delle quote siano emerse passività non risultanti dalla contabilità valutata in sede di cessione delle quote, tali passività rimangono - in forza della menzionata clausola di garanzia - a carico del cedente il quale è quindi obbligato a a tenere il cessionario indenne dal relativo esborso.
Giurisprudenza rilevante.
Trib. Siena, 23/04/2015