Banca responsabile per il bonifico contestato dal cliente

Banca responsabile per il bonifico contestato dal cliente
Lunedi 23 Aprile 2018

La banca e le Poste sono responsabili nei confronti del titolare di un conto corrente per il bonifico eseguito con il sistema dell’home banking in favore di un soggetto estraneo al cliente nel caso in cui quest’ultimo disconosca l’operazione contabile, in quanto su di essa incombe l’onere di provare che la stessa sia ad esso riferibile.

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9158/2018, pubblicata il 12 aprile scorso.

IL CASO: La vicenda prende spunto dalla domanda promossa nei confronti delle Poste dai titolari di un rapporto di conto corrente aperto presso la suddetta società, volta ad ottenere la condanna a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale e alla restituzione della somma di euro 5.500,00, oltre accessori, che era stata bonificata on line senza nessuna disposizione da parte degli attori in favore di un soggetto ad esso sconosciuto.

In primo grado la domanda veniva accolta, mentre in sede di gravame, la Corte di Appello riformava la sentenza del Tribunale rigettando, quindi, la domanda dei clienti. Secondo la Corte territoriale:

1. la fattispecie doveva essere ricondotta nell’ambito di applicazione dell’articolo 2050 codice civile;

2. l’istituto aveva fornito la prova di essersi munito di un sistema di sicurezza adeguato tale da impedire a terzi l’accesso ai dati personali del correntista;

3. gli attori pertanto erano rimasti vittima di una truffa informatica on Line attraverso la quale era stata carpita la loro username e password per l’acceso al conto;

4. l’istituto non aveva nessun obbligo contrattuale di garantire e tutelare i cliente dalle frodi informatiche, in quanto i clienti stessi sono responsabili della custodia del corretto utilizzo dell’identificativo utente, della parola chiave, del codice di attivazione del codice dispositivo segreto e della chiave di accesso al servizio;

  1. che non vi erano dubbi sul comportamento imprudente e negligente dei clienti, i quali avevano digitato i codici personali, verosimilmente richiesti con una e.mail fraudolenta consentendo, quindi, all’ignoto truffatore di utilizzarli successivamente.

    Pertanto, i soccombenti proponevano ricorso per Cassazione

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento ha ritenuto fondato il ricorso e nell’accoglierlo ha evidenziato che:

  1. come già avvenuto in altro arresto giurisprudenziale i giudici di legittimità, in fattispecie sostanzialmente analoga, hanno affermato che, in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconoscibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Di conseguenza, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente (Cass. 3 febbraio 2017, n. 2950);

  2. nel caso di specie la Corte d'appello, dopo aver inquadrato la vicenda nell'ambito della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose di cui all’art. 2050 c.c, si è discostata dal suddetto principio, supponendo, in mancanza di qualunque obiettivo riscontro di rilievo pure indiziario, che i clienti si fossero resi responsabili dell'accaduto per aver aperto una ipotetica mail ed aver comunicato per questa via i propri dati ad estranei, mentre avrebbe dovuto verificare se l’istituto bancario avesse fornito la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 9158 del 12/04/2018

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