Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 9158 del 12/04/2018

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 9158 del 12/04/2018
Lunedi 23 Aprile 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Biagio - Presidente -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - rel. Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29226/2016 proposto da:

P.A., R.L.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell'avvocato VALENTINA NOVARA, rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRO PALMIGIANO;

- ricorrenti -

contro

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo studio dell'avvocato PAOLA PISTILLI, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE CASTELLESE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1348/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

RILEVATO CHE:

1. Con sentenza del 12 luglio 2016 la Corte d'appello di Palermo, provvedendo in totale riforma della sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale, ha respinto la domanda spiegata da R.L.D. e P.A. nei confronti di Poste Italiane S.p.A., presso la quale erano titolari di un rapporto di conto corrente, volta ad ottenere condanna della convenuta, a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, al pagamento dell'importo di Euro 5500,00, oltre accessori, somma che risultava bonificata, attraverso una operazione on-line, in mancanza di qualunque disposizione da parte loro in tal senso, in favore di un individuo ad essi sconosciuto, tale K.N..

Ha in breve ritenuto la Corte territoriale:

-) che la fattispecie dovesse essere ricondotta all'ambito di applicazione dell'art. 2050 c.c.;

-) che Poste italiane S.p.A. avesse comprovato di essersi munita di un adeguato sistema di sicurezza tale da impedire l'accesso ai dati personali del correntista da parte di terzi; ...

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