La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31521 del 21/07/2016 si pronuncia in merito alla responsabilità penale del Direttore di un supermercato per le lesioni riportate da un cliente caduto all'interno del negozio a causa del pavimento scivoloso.
Lunedi 29 Agosto 2016 |
Il caso: il direttore di un supermercato è imputato del delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro in quanto “per colpa, imprudenza, imperizia e negligenza, nonche’ nelle specifiche violazioni all’art. 64 /1 combinato disposto con l’art. 63 in riferimento all’allegato 4 al punto 1.4.9 del D.Lgs. n. 81 del 2008, ometteva di segnalare opportunamente all’interno del predetto supermercato un tratto di pavimentazione bagnata non visibile, causando la rovinosa caduta a terra del cliente F.E., che transitava a piedi su quel tratto e cagionava a quest’ultimo lesioni personali”.
Il Giudice di Pace dichiara non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti del direttore; il Procuratore Generale presso la Corte d’appello ricorre per cassazione avverso la sentenza del GdP per violazione di legge, avendo il Giudice di pace trascurato del tutto che la disposizione incriminatrice sottoposta alla sua valutazione esorbita dalla sua competenza per materia.
Il difensore dell'imputato deposita memoria difensiva evidenziando l’infondatezza o, comunque, la sostanziale carenza di interesse alla proposizione del ricorso da parte del Procuratore Generale in quanto:
se e’ vero che, nel capo d’imputazione, vengono richiamate norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e’ altrettanto incontestabile che non e’ in alcun modo presente la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 590 c.p., comma 3, di avere, cioe’, commesso il fatto con violazione delle suddette norme;
in ogni caso l’imputazione della violazione delle suddette norme e’ stata fatta ad un soggetto qualificato come "Direttore del Supermercato" che non e’ in alcun modo titolare della posizione di garanzia riconnessa a tale asserita violazione: solo il datore di lavoro e’ destinatario della posizione di garanzia di protezione indicata nelle norme anti-infortunistiche citate, non altri soggetti.
La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Procura della Repubblica, svolge le seguenti osservazioni:
- quanto al punto sub 1), la contestazione della violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro implica anche la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 690 comma 3 c.p., per cui non e’ dato parlare neanche di contestazione implicita;
- quanto alla asserita carenza di posizione di garanzia in capo all'imputato, quale direttore del supermercato, la Suprema Corte precisa che “e’ incontestabile che il luogo ove e’ avvenuto l’infortunio e’ certamente un luogo di lavoro, oltre che essere aperto al pubblico per le finalita’ commerciali cui e’ deputato;
- se un infortunio si verifica per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potra’ non far carico, a titolo di colpa specifica, ex art. 43 c.p. e, quindi, di circostanza aggravante ex art. 590 c.p., comma 3, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o una persona estranea all’ambito imprenditoriale, purche’ sia ravvisabile il nesso causale con l’accertata violazione;
- sotto tale profilo, anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un’attivita’ lavorativa da altri svolta nell’ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle misure di prevenzione;
- per la Cassazione, quindi, sussiste un cosiddetto rischio aziendale connesso all’ambiente, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro.