Cessione cel credito e notifica al debitore ceduto: i requisiti

Cessione cel credito e notifica al debitore ceduto: i requisiti

Con l’ordinanza n. 25496/2025, pubblicata il 17 settembre 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui requisiti formali e sostanziali della notifica della cessione di un credito al debitore ceduto ai fini della sua validità.

Martedi 23 Settembre 2025

La norma di riferimento è l’art. 1264 del Codice Civile il quale testualmente prevede che “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.

IL CASO:

La controversia esaminata dai giudici della Suprema Corte trae origine dal giudizio promosso da una società nei confronti di una banca, quale cessionaria di un credito originariamente sorto in capo ad un’altra società.

L’attrice in qualità di debitrice ceduta chiedeva al Tribunale che venisse accertata e dichiarata l’inefficacia della cessione.

A fondamento dell’azione, sosteneva di non aver mai ricevuto una valida notificazione della cessione e di aver, in ogni caso, già provveduto al pagamento della somma dovuta in favore della cedente. In particolare, deduceva la non opponibilità ad essa della cessione del credito per difetto di accettazione e/o di notificazione dell'atto.

Entrambi i giudizi svoltisi innanzi ai giudici di merito (Tribunale e Corte di Appello) si concludevano con il rigetto della domanda proposta dalla originaria società attrice.

Pertanto, quest’ultima, rimasta soccombente, investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo, tra i motivi dell’impugnazione della sentenza della Corte di Appello, la violazione dell’art. 1264 del Codice Civile circa le modalità di notificazione della cessione del credito, riproponendo le stesse argomentazioni difensive dedotte nei giudizi di merito.

In particolare, deduceva che la comunicazione unilaterale dell'avvenuta cessione da parte della cessionaria non era idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1264 cod. civ e ribadiva che:

  1. richiedendo la norma di cui all’art. 1264 del Codice civile che la cessione sia "notificata" al debitore ceduto, ai fini della sua validità non è sufficiente che essa sia "riferita" o "comunicata" dal preteso cessionario;

  2. né l'art. 1264,2° comma, cod. civ. - che precisa che il debitore e ' liberato se paga al cedente prima dell'accettazione o della notificazione, salvo che il cessionario provi che lo stesso debitore era a conoscenza dell'avvenuta cessione (art. 1264,2 comma, cod. civ.) - può essere letto disgiuntamente dal 1° comma, nella parte i cui esige che la notificazione sia accettata o notificata al debitore ceduto;

  3. la notificazione, se eseguita dal cessionario, deve contenere la copia integrale dell'accordo raggiunto fra cedente e cessionario, cioè la prova certa del trasferimento del diritto di credito, proprio perché la notificazione proviene da un soggetto "estraneo" al ceduto, in quanto questi non partecipa al contratto di cessione.

LA DECISIONE: Anche la Corte di Cassazione ha dato torto all’originaria attrice, osservando che:

  1. la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'articolo 1264 del codice civile, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. La comunicazione, quindi, può essere fatta anche mediante comunicazione scritta con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto;

  2. ai fini della efficacia della cessione non è prevista la notifica al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio dal cessionario;

  3. come affermato dal dominante orientamento degli stessi giudici di legittimità, la notificazione della cessione può essere fatta anche mediante comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio) con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio.

Avendo, la Corte territoriale, con la sentenza impugnata, hanno concluso gli Ermellini, applicato correttamente quanto affermato in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità, là dove ha ritenuto idonea a produrre gli effetti i cui all’art. 1264 codice civile la comunicazione, contenente tutti gli elementi identificativi del credito ceduto, inviata dalla cessionaria all'odierna ricorrente, il ricorso deve essere rigettato.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 25496 2025

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.005 secondi