La Corte di Cassazione con l' ordinanza n. 17856 del 09/09/2015 affronta ancora una volta il tema della nuova convivenza di fatto del coniuge separato e delle ripercussioni sul suo diritto a percepire l'assegno di mantenimento dall'altro coniuge.
A seguito di domanda di modifica delle condizioni di separazione presentata dal marito, la Corte di Appello, in riforma del provvedimento di primo grado, riduceva l'assegno di mantenimento per la figlia minore della coppia, mentre confermava l'importo dell'assegno di separazione in favore della moglie.
Il marito propone ricorso per cassazione, evidenziando la erroneità della sentenza del giudice di secondo grado che ha omesso di prendere in esame e dare rilievo, ai fini della revoca dell'assegno di mantenimento, alla circostanza della convivenza more uxorio dell'ex moglie.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, accoglie il ricorso ritenendo che, per giurisprudenza ormai consolidata, quando la convivenza more uxorio si caratterizza per i connotati della stabilità, continuità e regolarità, dando luogo ad una “famiglia di fatto”, si rescinde ogni connessione “con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza tra i coniugi,”, con la conseguenza che viene meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno di separazione o di divorzio.
Quanto, poi, al ricorso incidentale proposto dalla moglie avverso la riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia minore, la Corte di Cassazione, nel rigettarlo, osserva che correttamente il giudice di appello ha escluso l'aumento dell'assegno paterno, disposto in primo grado, in quanto l'aumento non era stato richiesto dalla madre, che si era limitata a insistere per il rigetto del ricorso.
Sul punto, precisa la Corte, se è pur vero che nei procedimenti di separazione o divorzio il giudice può andare oltre alle richieste delle parti, con riferimento alla posizione del minore, è comunque necessario che vi sia una specifica domanda delle parti, anche nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione.
Quindi, anche un eventuale aumento dell'assegno di mantenimento in relazione alla crescita del minore deve essere sempre richiesto da uno dei genitori.
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