Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 17856 del 9/9/2015

Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 17856 del 9/9/2015
Martedi 29 Settembre 2015

Fatto e diritto

In un procedimento di modifica delle condizioni di separazione, tra D.B.G. e G.D., la Corte d'Appello di Roma con decreto del 14/12/2012, riformava il provvedimento di primo grado, riducendo l'assegno per la figlia minore delle parti ad Euro 750,00 mensili, e confermando per il resto il provvedimento stesso e, in particolare, l'assegno di mantenimento per la moglie.

Ricorre per cassazione il marito.

Resiste con controricorso la moglie, che pure propone ricorso incidentale.

Con il primo motivo il marito deduce violazione degli artt. 156 e 710 c.p.c., nonché omesso esame della circostanza relativa alla convivenza more uxorio della moglie. Il motivo appare i fondato.

Giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (tra le altre Cass, n. 17195 del 2011; n. 3923 del 2012; 6855 del 2015) precisa che, ove la convivenza more uxorio si caratterizzi per i connotati della stabilità, continuità e regolarità, dando luogo ad una vera e propria "famiglia di fatto", si rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza tra i coniugi, e con ciò ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno di separazione o di divorzio.

Pacifica appare la nuova convivenza della moglie, da essa ripetutamente ammessa; nel controricorso essa argomenta esclusivamente con riferimento alla propria situazione economica. Va dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale,attinente esupposti dell'assegno di separazione.

Quanto al ricorso incidentale, correttamente il giudice a quo ha escluso l'aumento del contributo paterno per la figlia, disposto in prime cure, nella considerazione che quell'aumento non era stato chiesto dalla madre - circostanza anche questa pacifica tra le parti - la quale, costituendosi si era limitata a richiedere il rigetto del ricorso.

Se è vero che in sede di procedimento di separazione o di divorzio, il giudice può andare al di là delle richieste delle parti, con riferimento alla posizione del minore, ciò non può verificarsi, tanto più quando si tratti, come nella specie, di profili economici, senza una specifica domanda delle parti, nel procedimento di modifica delle condizioni. Anche un eventuale aumento dell'assegno in relazione alla crescita del minore dovrebbe essere comunque richiesto da uno dei genitori.

Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; rigettato quello incidentale; cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte Appello di Roma) in diversa composizione anche per le spese.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

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