Pubblicato in G.U. il decreto sulle specializzazioni forensi

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Lunedi 28 Settembre 2015

É stato pubblicato sulla G.U. n. 214 del 15/09/2015 il D.M. 144/2015 relativo al “Regolamento recante le disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista a norma dell'art. 9 della Legge 31/12/2012 n. 247”.

Il Regolamento entrerà in vigore decorsi 60 gg. dalla pubblicazione sulla G.U., e cioè dal 14/11/2015.

In base alla definizione dell'art.2, è avvocato specialista l'avvocato che acquisisce il titolo in uno (e non più di due) dei seguenti settori di specializzazione:

a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;

b) diritto agrario;

c) diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;

d) diritto dell'ambiente;

e) diritto industriale e delle proprietà intellettuali;

f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;

g) diritto successorio;

h) diritto dell'esecuzione forzata;

i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;

l) diritto bancario e finanziario;

m) diritto tributario, fiscale e doganale;

n) diritto della navigazione e dei trasporti;

o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale;

p) diritto dell'Unione europea;

q) diritto internazionale;

r) diritto penale;

s) diritto amministrativo;

t) diritto dell'informatica.

Ex art. 6, la domanda per conseguire il titolo di avvocato specialista deve essere presentata presso il consiglio dell'ordine di appartenenza purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- negli ultimi cinque anni l'interessato deve aver frequentato con esito positivo i percorsi formativi di cui all'art. 7 oppure aver maturato una comprovata esperienza nel settore/i di specializzazione prescelto/i;

- l'interessato non deve aver riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale

- l'interessato non deve aver subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.

Il titolo di avvocato specialista è conferito dal CNF a conclusione di un percorso formativo ex art. 7, che consiste in corsi di specializzazione di durata almeno biennale, o per "comprovata esperienza" ex art. 8, basata sui seguenti requisiti:

- l'interessato deve aver maturato una anzianità di iscrizione all'albo ininterrotta e senza sospensioni di almeno 8 anni;

  • l'interessato deve aver trattato negli ultimi cinque anni almeno 15 incarichi professionali fiduciari per anno rilevanti per quantità e qualità.

    Gli artt. 9 e 12 dettano le regole per il mantenimento del titolo:

art. 9: l'avvocato specialista ogni tre anni dall'iscrizione nell'elenco, deve documentare al Consiglio dell'ordine di appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione;

o, in alternativa:

art.11: deve dimostrare di aver esercitato, nel triennio di riferimento, in modo assiduo, prevalente e continuativo la professione nel settore di specializzazione prescelto, fornendo idonea documentazione attestante la trattazione di almeno 15 incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità.

É prevista anche la revoca del titolo, qualora all'avvocato sia stata irrogata una sanzione disciplinare per comportamenti che violano il dovere di competenza o di aggiornamento professionale oppure l'avvocato non abbia adempiuto agli obblighi di formazione o al deposito della documentazione comprovante l'esperienza.

 

Testo integrale del D.M. 144/2015

 

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