Cassazione: dolo alla guida? L'assicurazione paga lo stesso!

Avv. Antonio Scardino.
Cassazione: dolo alla guida? L'assicurazione paga lo stesso!

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 10394/2024 segna un passaggio fondamentale per l’interpretazione dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore (RCA), estendendone l’ambito applicativo in modi innovativi.

Lunedi 23 Settembre 2024

La Corte, con un’interpretazione estensiva della normativa e richiamando sia precedenti interni che di matrice europea, ridefinisce i confini della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, garantendo una più ampia protezione alle vittime di sinistri.

Il Caso Concreto e le Questioni Giuridiche

Il caso alla base della sentenza è emblema di una violenza premeditata. Un uomo, dopo aver perseguitato e minacciato una donna, l'ha deliberatamente investita con la propria auto in un campo arato. Da questo episodio sono emerse due rilevanti questioni giuridiche:

  1. Il danno doloso: È possibile che l'assicurazione RCA copra danni provocati intenzionalmente?

  2. Il luogo del sinistro: L'incidente si è verificato fuori da una strada aperta al pubblico. Tale circostanza esclude la responsabilità dell'assicuratore?

Con una motivazione articolata e ricca di riferimenti giuridici, la Corte ha risposto positivamente a entrambe le questioni, riaffermando il ruolo protettivo dell’assicurazione RCA.

Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda la conferma che la RCA copre anche i danni provocati con dolo. La Corte ha richiamato l’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private, che stabilisce:“L'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli è obbligatoria e copre i danni cagionati dalla circolazione, indipendentemente dalla colpa del conducente”. Questa norma, letta in combinazione con l’art. 144, che consente al danneggiato di agire direttamente contro l’assicuratore, sottolinea che la responsabilità dell'assicuratore non è subordinata alla natura della colpa (colposa o dolosa).

A rafforzare questa posizione, la Corte ha fatto riferimento a un'importante sentenza precedente, la Cass. civ., Sez. III, n. 17441/2007, che già stabiliva che "la finalità della normativa RCA è quella di garantire la vittima, non di tutelare il conducente o il proprietario del veicolo". Questo approccio mette in luce la funzione sociale dell’assicurazione RCA, orientata principalmente alla tutela del danneggiato, indipendentemente dalle modalità con cui si è verificato il danno.

La Corte ha inoltre richiamato il principio contenuto nella sentenza della Corte di Giustizia dell'UE (CGUE), causa C-442/10, Churchill Insurance, che ribadisce come “la copertura assicurativa deve essere garantita in ogni caso in cui un veicolo sia utilizzato come mezzo di trasporto, a prescindere dalla condotta intenzionale o meno del conducente”. Tale pronuncia, letta in combinazione con il diritto italiano, sottolinea la necessità di garantire una tutela piena alle vittime, anche nei casi di dolo.

Un secondo aspetto cruciale della sentenza riguarda la questione del luogo in cui si è verificato l’incidente. L’evento si è svolto in un campo arato, ovvero fuori da una strada pubblica, circostanza che avrebbe potuto, in via teorica, escludere l'applicabilità dell'assicurazione RCA. Tuttavia, la Corte ha chiarito che non è il luogo fisico a determinare la copertura assicurativa, ma la funzione del veicolo al momento del sinistro.

Richiamando l’art. 2054 del Codice Civile, la Corte ha evidenziato che la responsabilità civile per la circolazione di veicoli "sussiste per il solo fatto che il veicolo sia utilizzato, a prescindere dal luogo di circolazione". Anche in questa sede, la Corte ha richiamato la giurisprudenza della CGUE, in particolare la sentenza C-162/13 Vnuk, che stabilisce come la nozione di "circolazione" includa ogni uso del veicolo che sia conforme alla sua funzione abituale, indipendentemente dal luogo in cui avviene.

In particolare, la Corte ha affermato che “ai fini del riconoscimento dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore non si deve tener conto del luogo in cui si è verificato l’incidente, ma della natura dell’uso del veicolo” (Cass. n. 10394/2024). Questo principio rafforza l’idea che l’assicurazione RCA non può essere limitata ai soli incidenti stradali in senso stretto, ma deve estendersi a tutte le circostanze in cui il veicolo è utilizzato per la sua funzione abituale di trasporto.

La sentenza n. 10394/2024 si inserisce in un quadro giurisprudenziale che, nel corso degli anni, ha progressivamente ampliato la nozione di "circolazione" e la portata della responsabilità assicurativa. Tra i precedenti più rilevanti, oltre alla già citata Cass. civ. n. 17441/2007, la Corte ha fatto riferimento alla Cass. civ., Sez. III, n. 21983/2010, in cui si affermava che “la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli copre qualsiasi tipo di sinistro che coinvolga un veicolo in movimento, indipendentemente dal contesto fisico in cui esso avvenga”. Tale precedente ha posto le basi per l’interpretazione più estensiva accolta nella sentenza in esame.

Inoltre, è stato richiamato il principio sancito nella Cass. civ., Sez. III, n. 8038/2016, che affermava “la copertura assicurativa deve includere qualsiasi situazione in cui il veicolo sia utilizzato come strumento di offesa, purché ciò avvenga nell’ambito della circolazione, anche fuori da strade pubbliche”.

Le Implicazioni della Sentenza n. 10394/2024

Le conseguenze della sentenza n. 10394/2024 si manifestano in più ambiti:

  1. Tutela rafforzata delle vittime: La Corte ha confermato che l'assicurazione RCA rappresenta uno strumento di protezione delle vittime, in linea con l’art. 3 della Direttiva 2009/103/CE, che impone agli Stati membri di garantire una copertura assicurativa obbligatoria a tutela delle vittime di incidenti stradali.

  2. Ampliamento dell’ambito di applicazione della RCA: Il fatto che la nozione di “circolazione” non sia limitata alle strade pubbliche apre la strada a un’interpretazione che includa anche incidenti verificatisi in luoghi privati o non accessibili al pubblico, purché il veicolo sia utilizzato per il suo scopo naturale.

  3. Orientamento giurisprudenziale: Questa sentenza fornisce un chiaro orientamento per i giudici di merito, consolidando un approccio protettivo verso le vittime e una lettura estensiva della normativa sull’assicurazione obbligatoria.

Conclusioni

La sentenza n. 10394/2024 si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a rafforzare la tutela delle vittime e a garantire una lettura ampia e inclusiva della normativa sull’assicurazione obbligatoria RCA. Con una decisione motivata e dettagliata, la Corte di Cassazione ha non solo ribadito i principi già consolidati, ma ha anche offerto nuovi spunti interpretativi che ampliano la portata della copertura assicurativa, a tutela del danneggiato, anche nei casi più complessi. Questa sentenza, insieme ai precedenti citati, costituisce un faro interpretativo per le future controversie in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli.

Allegato:

Cassazione civile sentenza 10394 2024

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