Il caso su cui è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22752 del 04/10/2013 è quello di una alunna di una scuola elementare che, lasciata dallo scuolabus all'interno del piazzale antistante la Scuola elementare (che aveva già aperto i cancelli) cadeva dal muretto delimitante l'area sottostante ove si trovava l'ingresso del seminterrato locale caldaia, privo di recinzione, riportando la frattura della tibia.
Il Ministero dell'Istruzione e la scuola elementare proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello, che aveva ritenuto responsabile la scuola elementare - e di conseguenza il Ministero - per le lesioni subite dalla minore con conseguente condanna al risarcimento dei danni, contestando che nel caso di specie potesse ricorrere la responsabilità dell'Istituto scolastico, dal momento che non poteva essere ritenuto sufficiente a tal fine il solo fatto che la minore si trovasse nel piazzale antistante la scuola per far sorgere in capo al personale scolastico l'obbligo di vigilanza su di essa.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso enunciando i seguenti principi:
1) In ipotesi di danno come nella specie cagionato dall'alunno a sè medesimo (c.d.autolesioni), l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, c.d. contratto di protezione, dal quale sorge a carico della medesima l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (v. Cass. 15/2/2011 n. 3680);
2) La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso (v. Cass. 8/2/2012 n. 1769), sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l'esecuzione della propria prestazione, compreso quindi anche il cortile antistante l'edificio scolastico, del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolamentato accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi;
3) Ne consegue che, in caso di danno da lesioni conseguente a sinistro avvenuto nei locali e pertinenze scolastiche, l'attore deve provare che tale danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l'istituto ha l'onere di dimostrare di avere adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno, e che il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile nè superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alle circostanze concrete del caso;
Nella fattispecie, è pacifico che con l'apertura dei cancelli del piazzale la scuola ha ricevuto in custodia la minore e pertanto incombeva al personale che ha consentito l'ingresso e la permanenza degli alunni nel piazzale de quo a vigilare sulla incolumità degli stessi, considerando anche che, secondo l' Id quod plerumque accidit, i minori, lasciati soli, possono compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi.