Svolgimento del processo
Con sentenza del 24/7/2006 la Corte d'Appello di Roma respingeva il gravame interposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (già Ministero della pubblica istruzione) e dalla Scuola Elementare (OMISSIS) in relazione alla pronunzia Trib. Civitavecchia n. 26/03 di rigetto della domanda proposta nei confronti del medesimo e della società Galatour s.r.l.
dai sigg. A.G. e L.A., quali legali rappresentanti della figlia - all'epoca minore - R., di risarcimento dei danni da quest'ultima subiti all'esito del sinistro occorso il 20/3/1995, allorquando all'interno del piazzale antistante la Scuola elementare (OMISSIS), ove - essendo già aperti i cancelli - era stata lasciata dallo scuolabus (per incarico del Comune di Cerveteri gestito dalla società Galatour s.r.l.), cadeva da muretto delimitante area sottostante ove si trovava l'ingresso del seminterrato locale caldaia, riportando la frattura della tibia.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello il Ministero della pubblica istruzione (già Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) e la Scuola Elementare (OMISSIS) propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso la società Galatour s.r.l..
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2043 e 2697 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono che la corte di merito li abbia erroneamente ritenuti responsabili, laddove il sinistro si è verificato prima dell'inizio delle lezioni e all'esterno dell'edificio della scuola, non potendo invero ritenersi che, per il solo fatto che la minore era stata dallo scuolabus "lasciata sul piazzale antistante la scuola", fosse "insorto in capo al personale scolastico l'obbligo di vigilare su di essa".
Il motivo è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in ipotesi di danno come nella specie cagionato dall'alunno a sè medesimo (c.d.
autolesioni), l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della medesima l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (v. Cass., 15/2/2011, n. 3680).
La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso (v. Cass., 8/2/2012, n. 1769), sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l'esecuzione della propria prestazione (v. Cass., 15/2/2011, n. 3680; Cass., 6/11/2012, n. 19160).
Ivi ricompreso pertanto il cortile antistante l'edificio scolastico, del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolamentato accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi (come rimasto dai giudici di merito pacificamente accertato nel caso, essendo l'ingresso dotato di cancello la cui apertura e chiusura veniva effettuata dal personale della scuola).
L'istituto è dunque tenuto ad osservare obblighi di vigilanza e controllo con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, dovendo adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi.
E' in altri termini tenuto a mantenere la condotta diligente dovuta (nel senso che trattasi di "contratto di protezione", in base al quale, tra gli interessi da realizzarsi da parte dell'istituto scolastico rientra quello alla integrità fisica dell'allievo, con conseguente risarcibilità dei danni da autolesione dal medesimo sofferti v. peraltro Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 577. V. altresì Cass., 28/8/2009, n. 18805) secondo criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione (anche) alla sua capacità tecnico- organizzativa (cfr., con riferimento al medico e alla struttura ospedaliera, Cass., 13/4/2007, n. 8826).
Il normale esito della prestazione dipende allora da una pluralità di fattori, tra cui l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, secondo un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso.
Al riguardo, si noti, la scuola è tenuta ad un comportamento diligente consentaneo alle condizioni di tempo e di luogo, a fortiori in considerazione della circostanza che in presenza di una situazione di pericolo i minori, se lasciati soli, possono compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, come appunto nella specie, essendo rimasto accertato che "sussisteva la... situazione pericolosa del locale per riscaldamento seminterrato, non protetto da idonee recinzioni".
Ne consegue che, in caso di danno da lesioni conseguente a sinistro avvenuto nei locali e pertinenze scolastiche, l'attore deve provare che tale danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l'istituto ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sè non imputabile.
All'istituto incombe allora di dare in particolare la prova di avere adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno, e che il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile nè superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alle circostanze concrete del caso (v. Cass., 24 maggio 1997, n. 4632).
Va per altro verso osservato che, diversamente da quanto sostenuto dall'odierno ricorrente, lo svolgimento del rapporto si estende a tutto il tempo in cui l'alunno "fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni", e pertanto, come correttamente affermato dalla corte di merito nell'impugnata sentenza, sin dal momento in cui "con l'apertura dei cancelli" risulta "consentito l'ingresso e la permanenza degli alunni nel detto piazzale antistante la scuola", e cioè all'interno della pertinenza scolastica messa a disposizione dalla scuola dei fruitori della propria complessa prestazione contrattuale.
Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.
In particolare là dove ha affermato che "la ricezione della detta alunna nell'ambito del detto piazzale della scuola, i cui cancelli erano stati aperti, importa necessariamente l'avvenuto affidamento in custodia della minore dagli assistenti della Galatour, che gestivano esclusivamente il servizio di accompagnamento a scuola degli alunni, al personale della scuola medesima".
Nella parte in cui ha ulteriormente posto in rilievo come a fronte della "responsabilità - di natura contrattuale - del Ministero della Pubblica Istruzione che non ha dato la prova del danno per causa ad esso non imputabile... non valgono in contrario le considerazioni opposte da parte appellante principale, secondo cui non era dovuta alcuna sorveglianza da parte del personale scolastico tenuto a garantire la vigilanza ed il controllo degli alunni all'interno dell'edificio scolastico, e tanto per la considerazione che la mancata sorveglianza, che nel caso di specie rileva, non è quella degli insegnanti e dell'altro personale interno, ma quella imputabile ai soggetti che con l'apertura dei cancelli avevano consentito l'ingresso e la permanenza degli alunni -nella specie della minore A.R. - nel detto piazzale antistante la scuola e nell'ambito del quale sussisteva la surriferita situazione pericolosa del locale per riscaldamento seminterrato, non protetto da idonee recinzioni: personale che, in mancanza di indicazioni nel senso, deve ritenersi in organico non del Comune di Cerveteri ma dello stesso Ministero della Pubblica istruzione, e al quale incombeva quindi nel contesto dell'apertura dei cancelli garantire la connessa sorveglianza dei luoghi ai quali di fatto si consentiva l'accesso".
Ancora, là dove ha precisato che "incombeva allo stesso Ministero inoltre l'obbligo di protezione del surriferito sito pericoloso di acceso al vano riscaldamento".
Con il 2 motivo i ricorrenti denunziano insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il motivo è inammissibile, in applicazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c., e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
Esso non reca la prescritta "chiara indicazione" - secondo lo schema e nei termini delineati da questa Corte - delle relative "ragioni", inammissibilmente rimettendosene l'individuazione all'attività esegetica della medesima, con interpretazione che si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì violativa del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte d'interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).
A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., l/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni - come nel caso - apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851), le stesse finendo invero per inammissibilmente sostanziarsi nella tesi difensiva del ricorrente.
All'infondatezza e inammissibilità dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Galatour s.r.l., seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore della controricorrente società Galatour s.r.l..
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2013