Spesso ci si domanda se l’apposizione del cartello “attenti al cane” sia sufficiente a ridurre o finanche eliminare la responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. La sentenza che segue, sia pure non recente, potrà essere utile a fissare alcuni principi peraltro ritenuti pacifici.
Tizio, di professione portalettere, viene aggredito dal cane di Caio nel mentre consegna a quello la posta. L’ingresso del postino, avvertito di non entrare, costituisce un fatto imprevedibile e non evitabile dal custode del cane (considerando altresì che vi era apposto all’ingresso il cartello “attenti al cane” ) oppure costituisce attività ordinaria e prevedibile sempre da quello?
Partendo dal pacifico e giurisprudenziale principio per cui chi detiene un cane deve adottare ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, la IV sezione della Corte di Cassazione penale ha ritenuto Caio responsabile per non avere adeguatamente custodito il proprio cane avendo questi approfittato della momentanea apertura del cancello d’ingresso alla proprietà per liberarsi dalla presa, evidentemente non ferma, della figlia dello stesso Caio e dunque mordere il postino al braccio. Aggressione che, nel caso di specie, avviene fuori della proprietà di Caio e dunque originata non dall’ingresso del postino quanto dalla uscita del cane.
Secondo la Corte l’apposizione del cartello “attenti al cane” costituisce mero avviso della presenza dell’animale che certo non esaurisce gli obblighi del proprietario di evitare che lo stesso possa recare danni alle persone, obblighi che andavano adempiuti assicurando il cane ad un guinzaglio o ad una catena, ovvero custodendolo in una zona del giardino che non gli consentisse di avvicinarsi agli estranei ovvero di scappare.
Anche ritenendo connaturato nel cane l’istinto di difesa del padrone e del proprio territorio e che quindi il cane non avrebbe attaccato il postino se questi non fosse entrato nella proprietà, per la Corte occorre domandarsi se la condotta omessa, ossia un’adeguata custodia, ove adempiuta, avrebbe impedito l’evento.
Ne scaturisce un rinvio al Giudice di Pace per una motivazione che si attenga ai principi di diritto ed ai rilievi argomentativi enunciati dalla Corte e qui ribaditi.