La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31702/2022 torna ad occuparsi della responsabilità per cose in custodia nell'ipotesi di caduta a causa di un tombino dissestato e ribassato rispetto alla sede stradale.
Martedi 13 Dicembre 2022 |
Il caso: Mevia conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lamezia Terme il Comune chiedendo il risarcimento del danno cagionato dalla caduta per essere inciampata in un tombino dissestato e ribassato rispetto alla sede stradale, non visibile e non segnalato; il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 30% e condannando il Comune al pagamento della somma di Euro 2.207,56.
La Corte d'Appello accoglieva l'appello principale proposto dal Comune, osservando che:
- integrava il caso fortuito di cui all'articolo 2051 c.c. la condotta negligente della danneggiata, desumibile per presunzione dalla agevole visibilita' della situazione di fatto con l'ordinaria diligenza;
- peraltro, sulla base della testimonianza e delle fotografie, era emerso che la caduta si era verificata su "un tombino posto ad un livello inferiore rispetto alla sede stradale limitatamente ad un solo lato", ossia piu' basso da un lato di circa 4-5 centimetri rispetto alla sede stradale, e che pertanto ricorreva un lieve avvallamento del manto stradale tale da non consentire una rilevante anomalia della res essendo comunque ben visibile;
- il difetto della ordinaria diligenza da parte della danneggiata, desumibile dall'agevole avvistabilita' dello stato dei luoghi, in area ben nota alla medesima danneggiata, aveva determinato l'assenza di nesso di causalita' fra l'esistenza del dislivello di pochi centimetri - da un solo lato del tombino - e la caduta.
Mevia ricorre in Cassazione, rilevando che non poteva essere ben visibile l'avvallamento, se lieve e non costituente una rilevante anomalia, e che il carattere modesto del dislivello del tombino aveva, al contrario, comportato una minore percepibilita' dello stesso e l'impossibilita' di prevederlo con l'adozione delle normali cautele.
La Cassazione, nel dare ragione alla ricorrente, osserva quanto segue:
a) secondo consolidato indirizzo. quanto piu' la situazione di possibile danno e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro;
b) nel caso in esame, però, la statuizione impugnata e' affetta da un'intima contraddizione che non rende percepibile la ratio decidendi: il giudice di appello ha infatti affermato che la caduta si era verificata su "un tombino posto ad un livello inferiore rispetto alla sede stradale limitatamente ad un solo lato", ossia piu' basso da un lato di circa 4-5 centimetri rispetto alla sede stradale, e che pertanto ricorreva un lieve avvallamento del manto stradale tale da non consentire una rilevante anomalia della res, concludendo tuttavia nel senso che l'anomalia, integrante il rischio percepibile, fosse ben visibile;
c) pertanto, da una parte si riconosce la ricorrenza di un lieve avvallamento rappresentato da un abbassamento, da un solo lato, di circa 4-5 centimetri rispetto alla sede stradale, tale da non costituire una rilevante anomalia della res, dall'altra si dice che l'anomalia sarebbe ben visibile: se l'anomalia non e' rilevante, il rischio non e' percepibile e allora la condotta colposa della danneggiata non dovrebbe rilevare sul piano eziologico; se l'anomalia e' ben visibile, vuol dire che e' rilevante, e dunque il rischio e' percepibile, da cui la rilevanza causale della condotta colposa della danneggiata.
d) alla luce di tale intima contraddizione, per la Suprema Corte la motivazione e' da reputare apparente e dunque al di sotto del minimo costituzionale.