Beni mobili non consegnati dopo procedura esecutiva: concorso di colpa tra custode e proprietario

Corte d'Appello di Bologna: sentenza n. 878 del 26/03/2026.
Beni mobili non consegnati dopo procedura esecutiva: concorso di colpa tra custode e proprietario

La Corte d'Appello di Bologna ha stabilito che, quando i beni mobili rimasti in un immobile aggiudicato in sede esecutiva periscono per incuria, il danno va imputato in concorso al custode giudiziale — che ha lasciato i beni in stato di abbandono — e al proprietario che ha atteso venti mesi prima di rivendicarli con idonea prova documentale, applicando l'art. 1227 comma 2 c.c.

Mercoledi 6 Maggio 2026

La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di responsabilità del custode giudiziale, precisandone però i limiti in presenza di un concorso causale del proprietario.

La Corte chiarisce che l'inerzia del titolare del bene — protratta per un tempo irragionevolmente lungo prima di attivarsi per la restituzione — non esonera il custode dalla propria responsabilità, ma la ridimensiona applicando l'art. 1227 comma 2 c.c. Chi detiene beni altrui in forza di nomina giudiziale è tenuto a un obbligo di custodia attivo e non meramente formale: il mancato adempimento, anche in assenza di contestazione tempestiva da parte del proprietario, rimane censurabile e dà luogo a responsabilità risarcitoria parziale.

La vicenda

Tizio aggiudica in sede esecutiva un immobile di Alfa s.a.s., adibito a ristorante-pizzeria. L'immobile contiene beni mobili estranei alla procedura esecutiva, appartenenti all'azienda che Alfa s.a.s. aveva in precedenza concesso in affitto a un terzo. Al momento della consegna delle chiavi, il giudice dell'esecuzione nomina Tizio nuovo custode di tali beni, documentati da un inventario fotografico redatto dall'IVG.

Alfa s.a.s. evoca Tizio davanti al Tribunale di Modena, chiedendo di accertare l'indebita ritenzione dei beni mobili e di condannarlo al risarcimento del danno da perdita degli stessi, quantificato in € 50.000.

La decisione di primo grado

Il Tribunale, all'esito di istruttoria con CTU, accoglie solo parzialmente la domanda. Riqualifica l'azione come petitoria — e non di indebito oggettivo — ritenendo che la mancanza di qualsiasi rapporto personale tra le parti imponesse ad Alfa s.a.s. il rigoroso onere probatorio proprio della rivendicazione ex art. 948 c.c.

Quanto al merito, il Tribunale:

  • riconosce la proprietà di Alfa s.a.s. sui soli beni documentati dall'inventario fotografico IVG, escludendo il più ampio complesso aziendale;
  • condanna Tizio al risarcimento di € 3.500 per la perdita della cucina, bene del quale egli era consapevole di disporre impedendone la restituzione;
  • esclude la responsabilità di Tizio per il perimento degli altri beni (tavoli, sedie, stoviglie, stereo, quadri ecc.), addebitando tale perdita ex art. 1227 comma 1 c.c. al comportamento ostruzionistico di Alfa s.a.s., che aveva atteso venti mesi prima di rivendicarli con prova idonea.

Le spese di lite vengono compensate; le spese di CTU vengono poste per un terzo a carico di Tizio e per due terzi a carico di Alfa s.a.s.

I motivi d'appello

Alfa s.a.s. impugna la sentenza su tre fronti:

  • erronea applicazione delle norme sull'azione petitoria in luogo di quelle sull'indebito oggettivo, con conseguente alterazione dell'onere probatorio;
  • erronea quantificazione del danno in € 3.500 anziché in € 50.000;
  • ingiustificata compensazione integrale delle spese, nonostante la parziale accoglienza della domanda.

La decisione della Corte d'Appello

Sul primo motivo — qualificazione dell'azione

La Corte respinge il motivo, confermando la riqualificazione in azione petitoria. Il discrimine tra azione di restituzione da indebito e azione di rivendicazione risiede nella fonte del possesso: l'azione restitutoria presuppone una trasmissione volontaria del bene in forza di un rapporto obbligatorio tra le parti (locazione, comodato, deposito); la rivendicazione ex art. 948 c.c. riguarda invece chi detiene il bene in assenza di qualsiasi titolo, anche originaria, e il suo fondamento è il diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale deve essere offerta piena dimostrazione (Cass. n. 25052/2018). Nel caso in esame, Tizio aveva ricevuto i beni non da Alfa s.a.s., bensì dall'IVG: nessun rapporto personale era mai intercorso tra le parti, e correttamente il Tribunale aveva quindi applicato le regole probatorie della rivendicazione.

Sul secondo motivo — quantificazione del danno

Il motivo è parzialmente accolto. La Corte condivide la censura al comportamento di Alfa s.a.s. ma la estende anche a Tizio, che, pur custode nominato dal giudice dell'esecuzione, aveva lasciato i beni in un immobile ubicato in una frazione montana "in condizioni di completo abbandono, con infiltrazioni d'acqua ed evidenti segni di vandalizzazione", rendendo possibile la loro sostanziale distruzione. La responsabilità per il perimento dei beni — diversi dalla cucina già considerata in primo grado — viene dunque distribuita tra entrambe le parti ex art. 1227 comma 2 c.c.

La Corte adotta la stima del CTU, ritenuta convincente e priva di vizi logici: al momento della nomina custodiale, i beni mobili in questione avevano un valore complessivo di € 12.000. Applicando il concorso di colpa al 50%, il risarcimento per tali beni è fissato in € 6.000. Sommando i € 3.500 già riconosciuti per la cucina, il totale dovuto a Alfa s.a.s. sale a € 9.500, oltre interessi e rivalutazione.

Sul terzo motivo — spese di lite

La Corte riformula il regolamento delle spese alla luce del nuovo esito: la domanda attorea è stata accolta per il 18% del petitum originario di € 50.000, configurando una soccombenza reciproca rilevante. I quattro quinti delle spese del doppio grado vengono compensati; il quinto residuo è posto a carico di Tizio, quale maggior soccombente. Le spese liquidate per tale quinto ammontano a € 1.500 (€ 600 per il primo grado, € 900 per l'appello), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario. Per la liquidazione la Corte fa riferimento al D.M. n. 147/2022, applicando valori compresi tra i minimi e i medi e utilizzando come scaglione il decisum e non il disputatum, conformemente all'orientamento consolidato (Cass. Sez. Un. n. 19014/2007).

Allegato:

Corte Appello Bologna sentenza 878 2026


Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.005 secondi