Devono essere effettuate all’indirizzo pec e non in Cancelleria le comunicazioni e le notifiche relative al giudizio tutte le volte in cui l’avvocato che esercita fuori dal distretto dell’ufficio giudiziario non abbia eletto domicilio nella circoscrizione del Giudice adito.
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 32601/2018, pubblicata il 17 dicembre scorso.
Venerdi 21 Dicembre 2018 |
IL CASO: La decisione prende spunto dalla sentenza con la quale la Corte di Appello aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un ex lavoratore contro l’INPS al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo per l’esposizione all’amianto durante l’attività lavorativa da questi svolta. L’Ente Previdenziale, essendo il legale di controparte iscritto fuori dalla circoscrizione dell’ufficio giudiziario adito ed avendo eletto domicilio presso lo studio di un legale in un luogo fuori dalla suddetta circoscrizione del Tribunale, eseguiva la notifica della sentenza con il deposito presso la Cancelleria della Corte di Appello.
La sentenza veniva impugnata con ricorso per Cassazione oltre il termine breve di sessanta giorni dalla suddetta notifica. L’ente previdenziale eccepiva la tardività del ricorso per essere stato notificato oltre il termine breve dei sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.
La questione trattata dai Giudici di Piazza Cavour riguardava una sentenza impugnata successivamente all’entrata in vigore della legge 12 novembre 2011 n. 183 che aveva modificato gli arttt. 125 e 366 c.p.c., prevedendo l’obbligo di indicare negli atti l’indirizzo di posta elettronica certificata.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto ammissibile da parte della Corte di Cassazione in quanto la notifica della sentenza impugnata, ai fini del decorso del termine breve per il gravame, avrebbe dovuto essere effettuata a mezzo pec all’indirizzo indicato dal difensore e non, invece, presso la cancelleria del giudice adito. Pertanto, secondo i giudici di legittimità per l’inidoneità della notifica della sentenza gravata non risultava decorso il termine d’impugnazione.
Con l’entrata in vigore della legge 12 novembre 2011 n. 183 che ha riformato gli articoli 125 e 366 c.p.c., hanno evidenziato gli Ermellini, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere, che nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’articolo 125 c.p.c per gli atti di parte e dall’articolo 366 c.p.c specificatamente per il giudizio di Cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.
Ricordiamo che, come più volte statuito dagli stessi Giudici della Cassazione, con l’introduzione del domicilio digitale, previsto dall’art. 16 sexies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 170, come modificato dal decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, corrispondente all’indirizzo PEC che ogni avvocato deve indicare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, è stata depotenziata la portata dell’elezione del domicilio fisico e pertanto tutte le comunicazioni e le notificazioni ai difensori delle parti devono essere eseguite a mezzo pec, non essendo più possibile procedere mediante il deposito presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende il giudizio, anche nel caso in cui è stata omessa l’elezione del domicilio nel comune dove ha sede il suddetto ufficio, salvo che l’indirizzo PEC non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.
Con la sentenza n. 17048 dell’ 11 luglio 2017, la Corte di Cassazione, ha affermato il principio di diritto, poi confermato dall’ordinanza n. 30139/2917, secondo il quale: "In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza, previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, (conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012), come modificato dal D.L. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014), non è più possibile procedere - ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, - alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario".
Cassazione civile Sez. lavoro Sentenza n. 32601 del 17/12/2018