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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio - Presidente -
Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere -
Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere -
Dott. BELLE’ Roberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18975/2013 proposto da:
Z.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 53, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TRAVAGLINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 270/2013 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 04/04/2013 R.G.N. 964/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA' Stefano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato SERGIO PREDEN.
1. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 4 aprile 2013, in riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Z.L. per il riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto, nel periodo lavorativo dal marzo 1983 a dicembre 1997, per essere maturata la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 comma 1, convertito nella L. n. 438 del 1992, per il decorso del termine triennale per la proposizione dell'azione giudiziaria (decorrente dalla presentazione della domanda all'INAIL,in data 15 giugno 2015); ha inoltre dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi del gravame principale e l'unico motivo del gravame incidentale, incentrato sull'interpretazione della clausola di salvaguardia prevista dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, ritenendolo, comunque, infondato. ...
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