Con l’ordinanza n. 2665/2019, pubblicata il 30/01/2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alle conseguenze derivanti dalla cancellazione volontaria dell’avvocato di una delle parti dall’albo professionale nel corso del giudizio, affermando che in questi casi trova applicazione quanto disposto dall’articolo 301 c.p.c, con conseguente interruzione del processo.
IL CASO: Nel corso di un giudizio di appello, il difensore dell’appellata si cancellava volontariamente dall’albo professionale, senza che quest’ultimo provvedesse a comunicare l’evento alla Cancelleria.
I nuovi difensori dell’appellata chiedevano alla Corte di Appello che venisse dichiarata l’interruzione del giudizio e formulavano istanza per la rinnovazione della prova orale e concesso un nuovo termine per il deposito della documentazione che era stata richiesta con un’ordinanza collegiale regolarmente comunicata presso il difensore dell’appellata dopo la sua cancellazione dall’albo.
La richiesta veniva rigettata. Pertanto, avverso la sentenza della territoriale l’appellata interponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, la violazione dell’articolo 301 c.p.c., in quanto la cancellazione volontaria dall’Albo da parte del difensore, al pari della sospensione, radiazione o morte, determina l’automatica interruzione del giudizio, stante l’identica impossibilità della parte di essere presente nel processo.
LA DECISIONE: I Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto fondato il motivo del ricorso, ribadendo il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3702/2017, secondo il quale la disposizione di cui all’articolo 301 c.p.c., trova applicazione anche in caso di cancellazione volontaria, in quanto ai fini dell’interruzione del giudizio ciò che rileva è la perdita dello status di avvocato legalmente esercente e nessuna rilevanza va attribuita alla causa della cancellazione, sia essa volontaria o autoritativa.
Pertanto, secondo gli Ermellini, in caso di cancellazione volontaria del difensore dall’albo professionale in pendenza del processo, questo va interrotto. Infatti, come statuito dalle Sezioni Unite, Il difensore non più iscritto all’albo è impossibilitato all’ulteriore esercizio della professione forense, che sarebbe non solo illegittimo, ma il suddetto esercizio verrebbe sanzionato anche sotto il profilo penale ai sensi dell’articolo 348 c.p.c., per esercizio abusivo della professione. Inoltre, la mancanza di iscrizione all’albo professionale comporta il venir meno dello ius postulandi, come capacità di compiere o ricevere atti processuali.