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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -
Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20925/2015 proposto da:
Licosa S. S.r.l., già Licosa Libreria Commissionaria S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso di Francia n. 197, presso lo studio dell'avvocato Lemme Giuliano, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Ditta Euromen di B.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Gorizia n.53 presso lo studio dell'avvocato Mancini Luigi, rappresentata e difesa dall'avvocato Buono Iolanda, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
Unicredit S.p.a., già Unicredit Banca d'Impresa S.p.a. e Unicredit Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Valentino n.21, presso lo studio dell'avvocato Carbonetti Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Carbonetti Fabrizio, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
Computer Point Service S.r.l.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1268/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 06/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.
La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 1268/2015, pronunciata in un giudizio promosso dalla Licosa spa, nei confronti della Unicredit Banca spa e della Unicredit spa (interveniente), con la chiamata in causa dei terzi Ditta Euromen, in persona del titolare B.D., e Computer Point Service srl, per sentire condannare la banca al risarcimento del danno conseguente all'incauto pagamento di un assegno, alterato nell'importo, a soggetto diverso da quello apparente, ha riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto le domande attoree nei confronti delle due banche convenute (fusesi poi in unico istituto di credito) e la domanda di rivalsa delle convenute nei riguardi della Ditta Euromen, che aveva incassato l'assegno. ...
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