Aggiornati gli importi del danno biologico di lieve entità

Decreto Ministeriale 9/1/2019 pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4/2/2019.
A cura della Redazione.
Aggiornati gli importi del danno biologico di lieve entità
Giovedi 7 Febbraio 2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.29 del 2 febbraio 2019, il Decreto di adeguamento dei valori economici tabellari per il risarcimento del danno biologico da lesioni micropermanenti fino a 9 punti di invalidità.

L'ultimo aggiornamento prima di quest'ultimo risale al 17 luglio 2017.

Il Decreto dispone (con l'art. 1, comma 1) che, a decorrere dal mese di aprile 2018, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 19 luglio 2016, siano aggiornati come segue:

  • ottocentosette euro e un centesimo, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a) dell'art. 139;
  • quarantasette euro e sette centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b) dell'art. 139.

Ricordiamo che i valori economici per il risarcimento delle lesioni di lieve entità, come stabilito dal comma 5 del citato art. 139, sono aggiornati annualmente in base all'andamento dell' Indice Istat FOI (famiglie di operai e impiegati), lo stesso utilizzato per le rivalutazioni di pensioni, assegni di mantenimento, TFR e canoni di locazione.

Risorse correlate

Come di consueto abbiamo aggiornato le nostre applicazioni di calcolo relative al danno biologico di lieve entità:

Nota: le applicazioni consentono di utilizzare se necessario anche i valori degli anni precedenti.


Testo del decreto.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 gennaio 2019  Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. (19A00712) (GU n.29 del 4-2-2019)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

Visto in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, novellato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita' derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 145 del 25 giugno 2018;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 17 luglio 2017, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2017;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 luglio 2017, applicando la maggiorazione dello 0,4% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2018;

Decreta:

Art. 1 1.

A decorrere dal mese di aprile 2018, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 17 luglio 2017, sono aggiornati nelle seguenti misure:

ottocentosette euro e zerouno centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);

quarantasette euro e zerosette centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).

2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2019

Il Ministro: Di Maio

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.063 secondi