Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18077/2015 intervengono in materia di procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato, al quale il CNF ha applicato la sanzione della sospensione per quattro mesi.
Il legale propone ricorso per Cassazione avverso la decisione del CNF, che ha confermato la decisione del COA territoriale, contestandone la legittimità, sulla considerazione che il CNF non avrebbe tenuto conto dell'intervenuta prescrizione: infatti l'azione disciplinare innanzi al COA era iniziata il 12.3.07 e la decisione, depositata il 24.9.12, era stata notificata il 22.10.12.
Pertanto, per il ricorrente, nel caso di specie si era compiuta la prescrizione quinquennale ex art. 51 del R.D.: 1578/1933.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla il provvedimento disciplinare ritenendo fondato il motivo di gravame: infatti, come più volte affermato, “la pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell'Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione dovendo escludersi che il termine di cui all'art. 51 del R.D.L. 1578/1933 possa intendersi come un termine di decadenza, insuscettibile di interruzione o di sospensione.”
La previsione di un termine quinquennale di prescrizione, afferma la Corte, mentre delimita nel tempo l'inizio dell'azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell'esigenza che il tempo dell'irrogabilità della sanzione non venga protratto in modo indefinito.