Cassazione Civile Sezioni Unite, Sentenza n. 18077 del 15/09/2015

Cassazione Civile Sezioni Unite, Sentenza n. 18077 del 15/09/2015
Mercoledi 28 Ottobre 2015

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Primo Presidente f.f. -

Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. -

Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -

Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -

Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -

Dott. GUISTI Alberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9642-2015 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 107, presso lo studio dell'avvocato DEL PRATO ENRICO, che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 16/2015 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/07/2015 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito l'Avvocato Enrico DEL PRATO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

 

Svolgimento del processo

l'Avvocato B.P. ha depositato ricorso, illustrato con successiva memoria, con il quale chiede la cassazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense, con la quale è stata confermata la decisione del COA di Verona, di applicazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare della sospensione per quattro mesi.

 

Motivi della decisione

La ricorrente lamenta,con il primo motivo, il mancato riconoscimento della prescrizione. Con il secondo motivo contesta vizi nella composizione del collegio del Consiglio dell'Ordine in relazione alla sottoscrizione del provvedimento disciplinare. Con il terzo motivo prospetta, sotto il profilo dell'eccesso di potere, l'erronea ricostruzione dei fatti nonchè l'eccessività della sanzione.

Il primo motivo è fondato.

Non è contestato in giudizio, e risulta dalla sentenza impugnata, che l'azione disciplinare innanzi al COA è iniziata il 12.3.07 e la decisione depositata il 24.9.12, è stata notificata il 22.10.12, ancorchè la stessa rechi la data del 9.1.08.

La prescrizione applicabile al caso di specie è quella quinquennale R.D.L. n. 1578 del 1933, ex art. 51 e la stessa deve ritenersi compiuta.

Occorre preliminarmente rammentare che la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha in ripetute circostanze affermato che la pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell'Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione dovendo escludersi che il termine di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 51 possa intendersi come un termine di decadenza, insuscettibile di interruzione o di sospensione. La previsione, da parte del citato art. 51 di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l'inizio dell'azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell'esigenza che il tempo dell'irrogabilità della sanzione non venga protratto in modo indefinito, perchè al procedimento amministrativo di inflizione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall'art. 2945 c.c., comma 2, bensì quello dell'interruzione ad effetto istantaneo di cui al precedente art. 2943 cod. civ., con la conseguente idoneità interruttiva anche dei successivi atti compiuti dal titolare dell'azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento.(Cass 1081/97; Cass 58/99 Cass 26182/06; Cass 16402/07).

Ciò posto, non risulta che nell'arco temporale compreso tra l'inizio del procedimento (12.3.07) ed il deposito della decisione del COA (24.9.12) ovvero della sua notifica (22.10.12) sia intervenuto alcun atto interruttivo.

Non può infatti ritenersi,come sostenuto nella sentenza impugnata, che abbia efficacia interruttiva la data (9.1.08) in cui la decisione sarebbe stata assunta, apposta in calce al provvedimento sanzionatorio.

A prescindere infatti dalla questione sulla quale si rinviene, in relazione alla normativa antecedente alla entrata in vigore della L. n. 247 del 2012, art. 56, comma 3 (che ha espressamente previsto che l'interruzione della prescrizione avviene per effetto della notifica della decisione), un divergente orientamento giurisprudenziale circa l'effetto interruttivo della decisione disciplinare a prescindere dalla sua notifica (in senso positivo all'effetto interruttivo v.

Cass SSUU 12176/02 contra Cass 538/77),è agevole osservare che,in ogni caso,anche a volere in via di ipotesi accedere alla prima tesi, il detto effetto interruttivo non si verifica alla data in cui la decisione è stata assunta (non essendo ciò avvenuto nel caso di specie pubblicamente), bensì da quella in cui è stata pubblicata poichè è solo da tale data che la decisione viene giuridicamente in esistenza.(Cass 5245/09).

Tale principio trova applicazione anche in relazione ai provvedimento amministrativi (quale è la decisione del COA) poichè questi vengono comunque ad esistenza nel momento in cui sono depositati presso l'Ufficio divenendo in tal modo conoscibili dai destinatari.

In conclusione quindi deve ritenersi che la prescrizione si sia nella fattispecie comunque verificata in quanto dall'inizio del procedimento disciplinare (12.3.07) a quello del deposito della decisione (24.9.12) il termine quinquennale risulta trascorso.

Il motivo va pertanto accolto, restando assorbiti i restanti.

La sentenza impugnata va pertanto cassata e, sussistendo le condizioni di cui all'art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con annullamento del provvedimento disciplinare della sospensione per quattro mesi dalla attività professionale inflitto dal COA.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso,assorbiti gli altri,cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito annulla il provvedimento disciplinare.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2015

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