Avvocati: per l'iscrizione alla Cassa basta provare la continuità della professione

Avvocati: per l'iscrizione alla Cassa basta provare la continuità della professione
Giovedi 17 Settembre 2015

Il caso riguarda la posizione previdenziale di un avvocato, che instaura una causa contro la Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense per ottenere la condanna dell'Ente a far valere nella sua posizione assicurativa l'iscrizione per gli anni 1997, 1999 e 2000.

Sia in primo grado che in grado di appello i giudici accolgono la domanda del legale: in particolare la Corte territoriale ritiene che la L. n. 319/1975 all'art. 2 ( che prevede che il Comitato dei delegati della Cassa determini i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che esercitino la libera professione con carattere di continuità ai fini dell'iscrizione alla Cassa stessa) non prevede un criterio assoluto ed una presunzione iuris et de iure, potendo l'interessato provare lo svolgimento continuativo dell'attività professionale, a prescindere quindi dal parametro retributivo.

Nel caso in esame il ricorrente aveva effettivamente provato lo svolgimento dell'attività professionale mediante attestati delle cancellerie di alcuni uffici giudiziari.

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza rilevando che, ai fini dell'iscrizione alla cassa Forense, è necessario l'esercizio effettivo della professione secondo i criteri stabiliti del comitato dei delegati e, in particolare, considerando il reddito dichiarato, anche in considerazione della circostanza per cui il trattamento pensionistico erogato dalla cassa è commisurato, oltre ai contributi versati, anche al reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF.

La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con la sentenza n. 16469 del 05-08-2015 respinge il ricorso, affermando che:

  • il principio secondo cui soli elementi costitutivi della "continuità" sono il "dato storico" dell'iscrizione alla Cassa ed il "concreto e protratto" esercizio dell'attività professionale, mentre le deliberazioni del Comitato dei delegati forniscono, attraverso il riferimento al reddito, solo i criteri di determinazione dei contributi previdenziali;

  • ciò che la legge richiede è l'autenticità della situazione sottesa all'iscrizione (ossia l'esercizio della professione) e non la percezione dì un reddito professionale minimo;

  • gli artt. 3 e 38 della Cost. estendono la garanzia costituzionale al legittimo affidamento che il lavoratore subordinato o autonomo ripone in ordine alla tutela previdenziale spettantegli e che rimarrebbe frustrato ove un avvocato, iscritto alla Cassa e adempiente all'obbligo contributivo, si trovasse privo della pensione (di vecchiaia ma anche d'anzianità) "sol perchè risulti ex post che in passato non erano stati integrati i presupposti specifici, reddituali o assimilati, dettati dalla normativa interna della Cassa".

Leggi la sentenza n. 16469

 

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.035 secondi