Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 16469 del 05/08/2015

Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 16469 del 05/08/2015
Giovedi 17 Settembre 2015

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20 maggio 2009 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento del 25 ottobre 2005 con la quale era stata accolta la domanda di M.G. intesa ad ottenere la condanna della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense a far valere nella sua posizione assicurativa l'iscrizione per gli anni 1997, 1999 e 2000. La Corte territoriale ha ritenuto che la L. n. 319 del 1975, art. 2, che prevede che il Comitato dei delegati della Cassa determini i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che esercitino la libera professione con carattere di continuità ai fini dell'iscrizione alla Cassa stessa, non prevede un criterio assoluto ed una presunzione iuris et de iure, potendo l'interessato provare lo svolgimento continuativo dell'attività professionale ai fini in questione. Nel caso in esame l'avv. M. aveva effettivamente provato lo svolgimento dell'attività professionale mediante attestati delle cancellerie del tribunale di Benevento e del Giudice di Pace di Solopaca.

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.

Resiste M.G. con controricorso.

La ricorrente ha presentato memoria.

 

Motivi della decisione

Con l'unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 576 del 1980, artt. 2 e 22 e della L. n. 319 del 1975, art. 2 ex art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si deduce che, ai fini dell'iscrizione alla cassa Forense è necessario l'esercizio effettivo della professione secondo i criteri stabiliti del comitato dei delegati e, in particolare, considerando il reddito dichiarato, anche in considerazione della circostanza per cui il trattamento pensionistico erogato dalla cassa è commisurato, oltre ai contributi versati, anche al reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF. Il motivo di ricorso non è fondato.

Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui soli elementi costitutivi della "continuità" di cui alla L. n. 319 del 1975, art. 2, sono il "dato storico" dell'iscrizione alla Cassa ed il "concreto e protratto" esercizio dell'attività professionale, mentre le deliberazioni del Comitato dei delegati forniscono, attraverso il riferimento al reddito, solo i criteri di determinazione dei contributi previdenziali: "ciò che è prescritto (dalla legge) è l'autenticità della situazione sottesa all'iscrizione (ossia l'esercizio della professione) e non la percezione dì un reddito professionale minimo ai fini dell'Irpef ovvero l'esistenza di un minimo volume d'affari ai fini dell'Iva" (Cass. n. 3211 del 2002 e Cass. 4584 del 2014).

Nel caso in esame il giudice del merito ha accertato l'effettività dell'esercizio della professione forense da parte del M. e tanto basta a far valore l'iscrizione nella sua posizione assicurativa.

Le medesima sentenze citate hanno aggiunto che la garanzia costituzionale (degli artt. 3 e 38 Cost.) si estende al legittimo affidamento che il lavoratore subordinato o autonomo riponga in ordine alla tutela previdenziale spettategli e che rimarrebbe frustrato ove un avvocato, iscritto alla Cassa e adempiente all'obbligo contributivo, possa trovarsi privo della pensione (di vecchiaia ma anche d'anzianità) "sol perché risulti ex post che in passato non erano stati integrati i presupposti specifici, reddituali o assimilati, dettati dalla normativa interna della Cassa". Sulla tutela dell'affidamento dell'assicurato nelle assicurazioni sociali, quale espressione dell'assoggettamento degli enti assicurativi al principio della buona fede oggettiva vedi Cass. 1 marzo 2012 n. 3195, 19 settembre 2013 n. 21454.

Per completezza di motivazione va rilevato che non sono pertinenti le sentenze di questa Corte n. 125 del 1988 e n. 13289 del 2005 citate dalla ricorrente; la prima relativa ad una fattispecie in cui l'avvocato chiedeva la cancellazione della propria iscrizione; la seconda in cui si affermava la potestà autoregolamentare del Comitato dei delegati, qui non in discussione. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessive Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2015

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