Con ricorso ex art. 710 cpc il sig. M. chiede la modifica delle condizioni della separazione, e in particolare fa istanza per la riduzione dell'assegno mensile di mantenimento in favore della moglie, sul rilievo che non è più in grado di corrispondere l'importo originariamente stabilito in quanto è stato licenziato e le sue condizioni di salute non gli permettono di trasferirsi in altra città, circostanza, questa, che gli avrebbe consentito di mantenere il posto di lavoro.
In primo grado il giudice respinge la istanza di modifica, non ritenendo sussistenti i presupposti, mentre la Corte di Appello, in accoglimento parziale del reclamo, riduce l'importo dell'assegno, in considerazione dell'intervenuto licenziamento.
Ricorre in Cassazione la moglie, adducendo, tra l'altro, che il giudice di appello aveva errato laddove ha ridotto l'importo dell'assegno a far data dal gennaio 2011- data del licenziamento del marito - e non dalla data di deposito della domanda di modifica, nel maggio 2011.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16173 del 30/07/2015, in accoglimento parziale del ricorso, riconosce l'erorre in cui è incorso il giudice del gravame, in quanto è principio consolidato che “In materia di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.”
Pertanto, la modifica dell'assegno dovrà decorrere, per la Cassazione, a partire dalla data della domanda, ossia dal mese di maggio 2011.