Giovedi 10 Settembre 2015 |
In data 20/08/2015 è stata pubblicata la legge di conversione n. 132/2015, con modifiche, del D.L. 83/2015 recante, com'è noto: «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.».
In materia di esecuzioni civili, è opportuno ricordare alcune novità importanti già introdotte con il D.L.:
a) l'art. 480 cpc novellato prevede che nell'atto di precetto sia inserito l'avvertimento che “il debitore puo',con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.”
b) l'art. 497 cpc riduce da 90 a 45 gg il termine di efficacia del pignoramento: il pignoramento quindi perde efficacia se nei 45 gg. successivi al suo compimento non viene depositata l'istanza di vendita o di assegnazione.
c) l'art. 567 cpc in tema di pignoramento immobiliare riduce da 120 gg. a 60 gg. dal deposito dell'istanza di vendita il termine per allegare la documentazione catastale e/o notarile
La legge di conversione n. 132 ha inserito alcuni emendamenti al testo originario del decreto, anche nel settore delle esecuzioni civili, alcuni dei quali è opportuno evidenziare:
d) All'art. 492 bis cpc, che disciplina la ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche, la legge di conversione ha tolto alcune parole: al primo comma non si parla più di “creditore procedente”, ma di “creditore”, mentre al secondo comma è stato escluso dal novero delle banche dati, a cui l'ufficiale giudiziario può accedere telematicamente, il P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico); sono quindi consultabili le banche dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e quelle degli enti previdenziali.
e) L'art. 495 cpc in tema di conversione del pignoramento, è rimasto pressoché invariato; la legge di conversione ha modificato il sesto comma nei seguenti termini: "Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma”.
f) l'art. 521 bis, che disciplina il pignoramento di autoveicoli, registra un “passo indietro” rispetto al testo del D.L.; la norma così come novellata individua due modalità di pignoramento, alternative tra loro, ossia quella prevista dall'art. 518 cpc e quella che prevede la notifica e successiva trascrizione di un atto con l'indicazione dei beni e diritti che si intendono sottoporre a pignoramento e con l'ingiunzione ex art. 492 cpc ( il testo precedente prevedeva solo quest'ultima modalità).
- Inoltre al IV° comma è stabilito che gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione (mentre nel testo precedente si parlava solo dell'ipotesi di accertamento della circolazione).
- Il V° comma novellato prevede una deroga all'art. 497 cpc : l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro 45 gg. dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter disp.att. (n.d.r: non dal compimento del pignoramento ex art. 497 cpc).
e) L'art. 548 cpc, che disciplina il pignoramento presso terzi, ha apportato alcune modifiche al testo del D.L.: in caso di mancata dichiarazione del terzo, la norma dispone che “il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo".
(n.d.r.: tale ultima dicitura non compariva nel testo originario del D.L.: la mancata dichiarazione del terzo implicava la non contestazione de plano, senza condizioni).
f) Il successivo art. 549 cpc, modificato in parte dalla legge di conversione, disciplina le ipotesi in cui sorgano contestazioni sulla dichiarazione del terzo o l'allegazione del creditore non sia sufficiente a norma dell'articolo precedente: in tal caso “il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.” (contraddittorio che il testo originario non contemplava).
Allegati:
D.L. 83/2015 aggiornato con la legge di conversione