Cassazione, sez. VI Civile, sentenza n. 16173 del 30 luglio 2015

Cassazione, sez. VI Civile, sentenza n. 16173 del 30 luglio 2015
Martedi 15 Settembre 2015

Fatto e diritto

Rilevato che in data 8 febbraio 2015 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p. c. che qui si riporta: Rilevato che

M.I. ha proposto al Tribunale di Napoli istanza di modifica delle condizioni della separazione consensuale con A.D.P..

L'istanza è stata respinta dal Tribunale di Napoli che ha ritenuto l'insussistenza di circostanze sopravvenute e non valutabili ai fini della richiesta revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento.

La Corte di appello di Napoli ha accolto parzialmente il reclamo dello I. riducendo a 850 euro l'ammontare dell'assegno mensile di mantenimento in considerazione dell'intervenuto licenziamento e della impossibilità, in considerazione delle condizioni di salute dello I., del suo trasferimento a Bergamo che avrebbe consentito la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Ricorre per cassazione A.D.P. affidandosi a quattro motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso M.I.. Ritenuto che:

Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità del decreto della Corte di appello perché privo di motivazione sul rigetto dell'eccezione di inammissibilità del reclamo proposto dallo Jannacci in quanto privo dei motivi specifici previsti dall'art. 434 c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame delle condizioni patrimoniali e del tenore di vita delle parti ai fini della determinazione dell'assegno.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 comma 7 c.c. per avere la Corte di appello ritenuto come circostanze sopravvenute valutabili al sensi dell'art. 710 c.p.c. fatti intervenuti prima della precedente pronuncia su un pregresso ricorso dello I. finalizzato alla modifica delle condizioni della separazione.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la erronea determinazione della decorrenza della riduzione dell'assegno dal gennaio 2011 e cioè precedentemente alla data del 19 maggio 2011 di proposizione della domanda ex art. 710 c.p.c.

I primi due motivi di ricorso sono infondati in quanto la valutazione circa la specificità del reclamo e la ponderazione dei diversi fattori concorrenti alla determinazione dell'assegno di mantenimento emerge dalla complessiva motivazione del decreto della Corte di appello, anche con riferimento alle precedenti acquisizioni istruttorie in questo e nei precedenti giudizi.

Il terzo motivo di ricorso è infondato perché la motivazione della Corte di appello si articola su due rationes decidendi la seconda delle quali, relativa alla produzione degli effetti del licenziamento in epoca successiva alla pronuncia emessa nel precedente giudizio ex art. 710 c.p.c., non risulta impugnata e comunque non risulta contestata specificamente dalla ricorrente.

Il quarto motivo di ricorso appare invece fondato in quanto la Corte di appello ha fissato la decorrenza della nuova misura dell'assegno dal gennaio 2011 e cioè precedentemente alla stessa proposizione della domanda. In difformità rispetto a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di revisione dell'assegno, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, In mancanza di specifiche disposizioni, in base al principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (cfr. Cass. civ., sezione I, n. 28 del 7 gennaio 2008 e n. 11913 del 22 maggio 2009) .

Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto dei primi tre motivi del ricorso e per l'accoglimento del quarto motivo. La Corte condivide tale relazione e pertanto ritiene che solo il quarto motivo debba essere accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e decisione nel merito di fissazione della decorrenza della modifica dell'assegno dalla data della domanda (19 maggio 2011). Va confermata la pronuncia di compensazione integrale delle spese del giudizio di merito, mentre le spese del giudizio di cassazione„ in considerazione dell'esito dello stesso, vanno compensate per metà e poste per la residua quota a carico del controricorrente.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso accoglie il quarto motivo e, decidendo nel merito, fissa la decorrenza della nuova misura dell'assegno determinata dalla Corte di appello di Napoli dalla data del 19 maggio 2011. Spese del giudizio di merito interamente compensate. Spese del giudizio di cassazione a carico del controricorrente nella misura della metà dell'intero, liquidato in 2.300 euro, di cui 200 per spese. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

 

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