La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6902/2024 torna ad occuparsi del diritto dell'avvocato a vedersi riconosciute le spese forfettarie anche in mancanza di specifica domanda.
Mercoledi 1 Maggio 2024 |
Il caso: Caia proponeva opposizione avverso il precetto - notificatole dall'avvocato Catullo e con cui si intimava il pagamento della somma di Euro 38.524,75 a titolo di compenso professionale - emesso in forza di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo in esito al rigetto dell'opposizione pronunciata dal Tribunale di Roma, deducendo che le somme richieste non erano dovute in ragione dell'erronea applicazione di I.V.A., C.P.A. e spese generali.
Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell'opposizione, rideterminava la somma dovuta nel minor importo di Euro 28.684,20, ritenendo non dovuto quello di Euro 9.840,55 preteso a titolo di oneri accessori sulla sorte.
La sentenza, impugnata dal legale, veniva parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Roma, che dichiarava dovuti gli importi richiesti a titolo di I.V.A. e C.P.A. mentre rigettava il gravame con riferimento alle spese generali, perché non comprese nel titolo giudiziale, divenuto definitivo.
L'avv. Catullo propone ricorso per Cassazione, denunziando la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della legge n. 247 del 31.12.2012, in particolare dell'art. 13, 10 comma (spese generali o forfetarie), in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione di norma di diritto sostanziale: lamenta, in particolare, che la Corte territoriale, pur riconoscendo la debenza di I.V.A. e C.P.A., aveva negato il rimborso delle spese generali, in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità che prevede, al contrario, che il rimborso delle spese generali spetta all'avvocato in via automatica e con determinazione ex lege, a prescindere da una esplicita menzione in sentenza.
Per la Cassazione la doglianza è fondata: nel mentre dichiara la cessazione della materia del contendere, affronta la questione della debenza delle spese generali e sul punto ribadisce un principio ormai consolidato per cui il rimborso c.d. forfettario delle spese generali (nella specie ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente