La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 10250/2024 si pronuncia in merito al diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e alla necessaria valutazione da parte del giudice dell'interesse dei minori.
Giovedi 2 Maggio 2024 |
Il caso: il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta rigettava il ricorso presentato ex art. 317-bis da Mevia in ordine alla frequentazione della nipote minore Gaia, in considerazione dell'inadeguatezza della stessa.
La Corte d'appello respingeva il reclamo di Mevia, osservando che:
- come eccepito dal curatore speciale, alla luce della c.t.u., il percorso di riavvicinamento della minore alla nonna paterna era subordinato alla valutazione delle condizioni psicologiche della minore, ritenuta molto fragile, e al superamento - tra i genitori - della loro elevata conflittualità, nella quale la reclamante era coinvolta;
- la situazione familiare si era inasprita, con una recrudescenza del conflitto che sconsigliava l'inserimento della nonna, pur considerando che quest'ultima aveva avuto comunque contatti con la minore, seppure con la compiacenza del padre.
Mevia ricorre in Cassazione, lamentando che:
- la Corte d'appello aveva fondato la decisione impugnata sulla relazione della c.t.p. di parte (poi revocata), senza esaminare gli elementi istruttori acquisiti in primo grado, quale la c.t.u., un parere pro-veritate circa l'utilità della figura della nonna per la minore, e le stesse richieste di quest'ultima la quale, pur non incontrando la nonna da otto anni, ne serbava un buon ricordo, chiedendo sempre di lei;
- la Corte d'appello aveva precluso la possibilità per la ricorrente, quale ascendente, di intrattenere rapporti significativi con la minore, ciò che avrebbe potuto consentire anche di superare la conflittualità tra i genitori.
Per la Corte i motivi addotti in ricorso sono inammissibili e, nel rigettare il ricorso, sul punto ribadisce quanto segue:
a) il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all'interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi;
b) pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l'assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti;
c) nel caso in esame, la Corte d'appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per la ripresa della relazione in questione, essendo evidente l'inopportunità di una introduzione nel conflitto in atto della figura della nonna, anche considerando la fragilità mostrata dalla minore, priva di una effettiva "mentalizzazione" di quella figura; inoltre, è stata evidenziata la correttezza delle preoccupazioni espresse dagli operatori (c.t.u. e psicoterapeuta) circa il coinvolgimento della nonna nelle conflittuali relazioni familiari e sulla necessità di osservare opportune cautele di natura psicologica prima di una possibile ripresa delle relazioni della stessa con la minore.