Il riconoscimento del diritto dei nonni di vedere i nipoti non e' automatico.

Il riconoscimento del diritto dei nonni di vedere i nipoti non e' automatico.

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia con decreto del 7 novembre 2016 interviene in tema di diritto di visita dei nonni ex art. 317 bis c.c.

Mercoledi 7 Dicembre 2016

 Com'è noto il d.lgs. 28/12/2013 n. 154 ha previsto all'art. 317 bis c.p. il diritto degli ascendenti “di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni; l'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore; si applica l'articolo 336, secondo comma”.

Il caso: i nonni materni presentavano un ricorso avanti al Tribunale per i Minorenni per vedersi riconosciuto il loro diritto a mantenere rapporti significativi con la nipotina, stante il comportamento ostruzionistico del padre.

Si costituiva il genitore, che contestava quanto asserito dai ricorrenti e rilevava che i nonni materni vedevano con una certa frequenza la bambina quando ella si trovava presso la madre.

Il Tribunale adito, raccolte le opportune informazioni, rigetta il ricorso e ricorda che l’art. 317-bis c.c., che contempla espressamente il diritto dei nonni, non ha comportato alcuna innovazione sotto il profilo processuale e che, per orientamento prevalente, l’azione in giudizio degli ascendenti rientra nell’alveo dei procedimenti ex art. 333 c.c. (“Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”).

Il diritto dei nonni, quindi, merita una tutela solo quando la mancata significativa relazione con i nipoti sia effettivamente e concretamente pregiudizievole per il minore, ed imponga di addivenire ad una limitazione della responsabilità dei genitori.

In definitiva:

  • l'azione in giudizio degli ascendenti trova origine nella piena realizzazione dell'interesse del minore: se la frequentazione con i nonni non risponde a questo interesse, il ricorso deve essere respinto;

  • il diritto dei nonni quindi soccombe a fronte di quello del minore di condurre un'esistenza serena e di crescere in maniera equilibrata, senza dover subire le conseguenze negative di un difficile rapporto tra i genitori (o uno di essi) e gli ascendenti;

  • lo stesso art. 317 bis impone al giudice di adottare i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore e non quelli diretti a soddisfare i desiderata dei nonni: la norma stessa regolamenta la specifica ipotesi in cui sia «impedito l’esercizio di tale diritto» con un comportamento parentale ingiustificato e pregiudizievole per il minore e non la mera necessità di regolamentazione dei rapporti ascendenti – nipoti.

Allegato:

Tribunale minorenni venezia 7 novembre 2016

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