Avvocati e codice deontologico: dall'Antitrust il sì alla pubblicità on line

Avvocati e codice deontologico: dall'Antitrust il sì alla pubblicità on line
Martedi 23 Giugno 2015

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato già nell'ottobre del 2014 con il provvedimento n. 25154 aveva accertato l'infrazione commessa dal CNF, che, in violazione dell'art. 101 TFUE, con il parere n. 48 del 2012 aveva posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza, consistente nell'adozione di due decisioni volte a limitare l'autonomia dei professionisti, censurando quale illecito disciplinare sia la richiesta di compensi inferiori sia l'utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale veicolare la convenienza economica della prestazione professionale.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, per il CNF l'utilizzo da parte dell'avvocato di siti diversi dal proprio per farsi pubblicità costituiva uno “svilimento della prestazione professionale da contratto d'opera intellettuale” e pertanto era da vietare.

L'Antitrust era intervenuta sul punto chiarendo che il CNF con il suddetto parere introduceva illegittimamente una “restrizione della concorrenza tra i professionisti, impedendo loro di utilizzare determinate piattaforme digitali per pubblicizzare i propri servizi professionali, anche con riguardo alla componente economica degli stessi e pertanto limita l'impiego da parte degli avvocati di un importrante canale messo a disposizione dalle nuove tecnologie per la diffusione dell'informazione circa la natura e la convenienza dei serzivi professionali offerti.....Queste piattaforme offrono agli avvocati nuove opportunità professionali offrendo loro una maggiore capacità di attrazione di clientela rispetto alle tradizionali forme di comunicazione pubblicitaria e permettono loro di penetrare nuovi mercati anche distanti geograficamente...visto che gli avvocati possono esercitare la propria attività sull'intero territorio nazionale...”.

Alla luce di ciò, con il provvedimento n. 25154 l'Antitrust diffidava il CNF ad adottare tutte le misure volte a rimuovere la infrazione introdotta dal citato parere n. 48 e ad astenersi dal porre in essere in futuro comportamenti analogbhi a quello oggetto dell'infrazione.

L'Antitrust, di recente, è nuovamente intervenuta in merito al nuovo codice deontologico entrato in vigore il 15/12/2014, e in particolare l'attenzione si è focalizzata sull'art. 35, che al comma 9 stabilisce che "l'avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso", sanzionando la relativa violazione con la sanzione disciplinare della censura.

L'Antitrust, con il provvedimento n. 25487 pubblicato nel Bollettino n. 21 del 15/06/2015, in via preliminare ricorda che secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale i professionisti sono qualificabili quali impresa ai fini dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza e agli stessi fini gli ordini professionali costituiscono associazioni di imprese.

Inoltre per la giurisprudenza comunitaria e nazionale i codici deontologici costituiscono deliberazioni di associazioni di imprese, rientrando, in quanto tali, nel campo materiale di applicazione dell'art. 101 del TFUE.

Alla stregua di tale normativa, le disposizioni del CNF contenute nell'art. 35 del vigente codice deontologico forense ripetono sostanzialmente quanto contenuto nel parere n. 48 del 2012, reiterando quindi una infrazione già accertata e continuando a porsi in contrasto sia con il diritto comunitario che con il precedente provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014.

Il provvedimento dell'Autorità si conclude con la delibera di contestazione al CNF della violazione di cui all'art. 15 comma 2 della L. 287/90 per inottemperanza al già citato provvedimento dell'Autorità.

Scarica il testo del provvedimento  

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