La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11894 del 9 giugno 2015 affronta ancora una volta la controversa questione del contributo alle spese straordinarie che il genitore non collocatario deve corrispondere per il figlio.
In primo grado il tribunale, dopo aver provveduto sull'affidamento e sul diritto di visita, determina in € 750,00 onnicomprensivi (anche delle spese straordinarie) il contributo del padre al mantenimento del figlio minore, importo confermato dai giudici di appello.
L'altro genitore propone quindi ricorso per cassazione censurando la sentenza d'appello, tra l'altro, nella parte in cui dispone l'inclusione delle spese straordinarie nell'importo dell'assegno posto a carico del padre e determinato in misura onnicomprensiva.
La Corte di Cassazione, nell'accogliere i motivi di impugnazione, precisa che per spese straordinarie si intendono quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, “può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla legge e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare pregiudizio alla prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.
Pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia.