Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 11894 del 9 giugno 2015

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 11894 del 9 giugno 2015
Giovedi 18 Giugno 2015

Svolgimento del processo

La Corte d'appello de L'Aquila, con sentenza 3 aprile 2012, ha giudicato sul gravame proposto da C.A. avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che, nella causa di separazione personale dal coniuge G.X. , aveva disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio L. (nato nel (…) e collocato presso la madre), aveva provveduto sul diritto di visita del padre e sul contributo di mantenimento del figlio determinato in Euro 750,000 mensili onnicomprensivi a carico del G. (così aumentato quello fissato originariamente in Euro 400,00). La Corte ha riformato la sentenza impugnata limitatamente alle modalità di frequentazione del figlio da parte del G. (stabilendo che egli trascorra i giorni di Pasqua, Natale e il compleanno con il padre e la madre a giorni alterni) e ha confermato l'assegno per il figlio nella misura fissata dal primo giudice.

Avverso questa sentenza C.A. ricorre per cassazione sulla base di tre motivi; la controparte non ha svolto attività difensiva.

 

Motivi della decisione

Nel primo motivo la ricorrente deduce vizio di extrapetizione e motivazionale con riguardo alla regolamentazione delle modalità di visita del figlio da parte del padre nelle festività e nel giorno del suo compleanno.

Il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto una statuizione, concernente la disciplina del regime di visita del figlio da parte del genitore non convivente, in regime di affidamento condiviso, non sindacabile da questa Corte perché inidonea ad acquisire efficacia definitiva: essa infatti non risolve alcun contrasto fra contrapposti diritti soggettivi ma, mirando a tutelare in via provvisoria l'interesse del minore, può essere sempre revocata e modificata dal giudice di merito.

Nel secondo e terzo motivo, formulato per violazione di legge (artt. 147, 155, 156 c.c.), omessa pronuncia sulle richieste istruttorie e vizi motivazionali, si lamenta la insufficiente quantificazione del contributo di mantenimento a carico del padre, in misura non adeguata alle sue elevate capacità economiche e al suo alto tenore di vita, contrariamente alla modesta capacità contributiva della madre, con conseguente violazione del diritto del bambino di godere dello stesso tenore di vita vissuto nella famiglia di origine e si lamenta, altresì, l'indebita inclusione delle spese straordinarie nell'importo dell'assegno stabilito in misura fissa i motivi in esame sono infondati nella parte in cui invocano una revisione del giudizio di fatto, riservato ai giudici di merito, in ordine alla determinazione dell'assegno per il figlio. La sentenza impugnata ha tenuto conto dell'elevato tenore di vita della famiglia durante la convivenza, del maggiore impegno della madre nella cura del figlio, del maggior tempo di permanenza con lei e della disparità economica tra le parti (G.X. ha un ingente patrimonio immobiliare in (…), ha ricavato i proventi dalla vendita di un immobile ed è titolare di quote societarie e redditi da lavoro, mentre la C. , pur essendo avvocato, ha redditi molto bassi), ma ha anche evidenziato che "gli acquisiti dati formali non rispecchino fedelmente gli effettivi profitti delle parti". È una motivazione adeguata e coerente con il principio secondo cui il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c. e confermato, da ultimo, dall'art. 337 ter, quarto comma, c.c. (inserito dall'art. 55 del d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154), obbliga ciascun coniuge a far fronte alle molteplici esigenze dei figli, di tipo personale e sociale, in misura proporzionale al proprio reddito e a quello dell'altro genitore, considerando il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascuno di essi.

I motivi sono invece fondati nella parte in cui censurano l'inclusione delle spese straordinarie nell'importo dell'assegno posto a carico del padre e determinato in misura onnicomprensiva. Questa Corte ha avuto occasione di precisare che devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla legge e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare pregiudizio alla prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie o di altri indispensabili apporti; pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia (v. Cass. n. 9372/2012). In questi termini il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello de L'Aquila, in diversa composizione, che dovrà provvedere, secondo le indicazioni date, sul concorso di G.X. nelle spese straordinarie ulteriori rispetto alla misura dell'assegno periodico dovuto in favore del figlio.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e, in accoglimento degli altri, nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello de L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del grado. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

 

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