La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5744 del 10 febbraio 2023, scostandosi da un suo orientamento precedente, afferma l'ammissibilità di un atto di appello formato mediante un programma di videoscrittura, stampato in formato cartaceo, successivamente scannerizzato, trasformato di nuovo in formato digitale .pdf e infine firmato digitalmente.
Lunedi 20 Febbraio 2023 |
Il caso: Il tribunale di Bologna, adito nell'interesse di Tizia e della società Caio & C. s.n.c. ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale, di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo di due autospurgo di proprietà della società Caio & C. s.n.c., dichiarava l'inammissibilità dell'appello così proposto.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso Tizia in proprio e quale socia e legale rappresentante della società Caio & C. s.n.c., mediante il proprio difensore, rilevando che:
a) l'atto di appello, pur tradottosi in una scansione di immagine, non era rimasto privo di certezze sul sottoscrittore, essendovi stata apposta la firma digitale la quale avrebbe trasformato il documento in un nuovo originale;
b) ai sensi dell'art. 24 comma 6 sexies del D.L. 137/2020 l'unica causa di inammissibilità prevista è costituita dalla mancanza, nell'atto, della sottoscrizione digitale, insussistente nel caso in esame, mentre il tribunale avrebbe ricollegato la dichiarata inammissibilità in ordine ad una ipotesi diversa da quella legislativamente prevista in tal senso; pertanto il tribunale ha introdotto una causa di inammissibilità in violazione del principio di tassatività.
Per la Corte il ricorso è fondato sulla base delle seguenti considerazioni:
1) nel sistema del deposito degli atti .giudiziari nella legislazione dell'emergenza del d.l. n. 137 del 2020 il "documento informatico" è un documento che è creato mediante un programma di videoscrittura, e che, terminata la lavorazione con il programma di videoscrittura, viene trasformato direttamente in un documento di archiviazione dei dati elettronici, secondo lo standard internazionalmente noto ormai con l'acronimo pdf (portable document format), senza passare prima per la stampa di un documento cartaceo; una volta trasformato in pdf, il documento viene firmato digitalmente;
2) nel caso in esame, l'atto di impugnazione, dopo essere stato creato mediante un programma di videoscrittura, è stato in sostanza stampato e trasformato in documento cartaceo; poi il documento cartaceo era stato ritrasformato in informatico mediante la scansione dell'immagine, ed a quell'immagine era stata apposta anche la firma digitale, con conseguente realizzazione di un passaggio in più rispetto a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 24, comma 6- bis, del dl. n. 137 e dell'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale;
3) a ciò tuttavia non consegue alcuna sanzione processuale nel sistema disegnato dal legislatore atteso che l'art. 24, comma 6- sexies, dl. n. 137 del 2020, nel configurare alcune cause di inammissibilità specifiche per il caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis – prevede:
a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;
c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;
d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato...
4) il punto sub. a) tuttavia, non risulta violato, perché l'atto di impugnazione è effettivamente sottoscritto con firma digitale: nella norma del comma 6-sexies non si rinviene, infatti, sanzione della prescrizione del decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati che prevede che il documento sia nativo digitale, ovvero che non debba passare attraverso il passaggio intermedio della scansione di una immagine.
Decisione: annullamento dell'ordinanza nei confronti della Caio & C.snc con rinvio al tribunale.