Atp: provvedimento di liquidazione delle spese e forma dell'impugnazione

Atp: provvedimento di liquidazione delle spese e forma dell'impugnazione

Al termine del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., il Giudice può liquidare le spese del giudizio a favore della parte resistente ponendoli a carico della parte ricorrente? Il provvedimento può essere impugnato con il ricorso straordinario in Cassazione ex articolo 111, comma 7, Costituzione?

Martedi 20 Novembre 2018

A queste domande ha fornito la risposta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26573/2018, pubblicata il 22 ottobre scorso, affermando che: «Per effetto del combinato disposto degli artt. 669-septies, comma 2, e 669-quaterdecies c.p.c., nei procedimenti di consulenza preventiva ex art. 696-bis c.p.c. il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto.

Qualora, viceversa, si dia corso alla consulenza preventiva, il giudice non ha il potere di statuire sulle spese. L'eventuale provvedimento in tal senso risulta abnorme, ma non è impugnabile ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., giacché privo dei caratteri della definitività e della decisorietà.

Data la sua natura sommaria, ove venga azionato come titolo esecutivo, può essere opposto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale, assumendo l'opposizione il valore di querela nullitatis. Il provvedimento è altresì discutibile anche nel caso in cui venga iniziato il giudizio di merito sulla pretesa in relazione alla quale era stata richiesta la consulenza preventiva».

IL CASO: La vicenda esaminata dai giudici di legittimità trae origine dal ricorso ex articolo 696 bis c.p.c, promosso per accertare la responsabilità sanitaria della parte resistente, al termine del quale, dopo l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio che aveva escluso la responsabilità sanitaria della parte resistente e fallita la possibilità di conciliazione, il Tribunale rigettava il ricorso e condannava la parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della parte resistente.

Avverso la decisione pronunciata dal Tribunale, veniva proposto ricorso straordinario per Cassazione ex articoli 111 costituzione con il quale veniva dedotta la violazione degli articolo 91, 112 e 696 bis c.p.c.

LA DECISIONE: Con la decisione in commento, gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che:

  1. Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis, il giudice può statuire sulle spese del procedimento solo se si ritiene incompetente oppure se ritiene di rigettare l'istanza per mancata ricorrenza dei presupposti giustificativi indicati dalla norma, mentre è preclusa la statuizione delle spese nel caso in cui si dia corso all'accertamento, a prescindere dall’esito di esso;

  2. E’ abnorme, perchè emesso al di fuori della previsione di legge astratta, il provvedimento con il quale il giudice provvede alla liquidazione delle spese in ragione non dell'inammissibilità o della infondatezza ex ante dell'istanza di istruzione preventiva, ma sulla base di ciò che risulta dopo l'espletamento del mezzo istruttorio richiesto.

  3. Il suddetto provvedimento non è qualificabile, pur rivestendone le forme, come titolo esecutivo, in quanto non rientra nella previsione dell’art. 474 c.p.c. comma 1, n. 1, che attribuisce valore di titolo esecutivo alle sentenze e ai soli provvedimenti cui la legge riconosce valore esecutivo.

  4. Di conseguenza è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, in quanto rivolto contro un provvedimento cui la legge non riconosce alcuna rilevanza decisoria agli effetti di cui a detta norma.

  5. Il rimedio consentito alla parte nei cui confronti sia stato reso un provvedimento giudiziario abnorme contenente una condanna al pagamento di una somma di denaro (nella specie, la liquidazione delle spese di lite) è rappresentato dall'actio nullitatis da far valere mediante opposizione all'esecuzione, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c. qualora il provvedimento venga azionato come titolo esecutivo. In tal caso, infatti, il provvedimento, risultando emesso sulla base di una cognizione sommaria e al di fuori della previsione di legge, risulta censurabile come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale, secondo la soluzione ad altri effetti indicata da Cass. n. 11370 del 2011. Resta altresì possibile discutere il provvedimento sulle spese, ove non lo si faccia valere come titolo esecutivo, anche nell'ambito del giudizio di merito che eventualmente si inizi sulla pretesa sostanziale in relazione alla quale il procedimento ai sensi dell'art. 696-bis era stato introdotto.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 26573 del 22/10/2018

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