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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele - Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. D’ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 219/2017 proposto da:
S.L., domiciliata in Roma, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 2, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Leanza;
- ricorrente -
contro
D.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Postumia, n. 3, presso lo studio dell'avvocato Giulio Micioni, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Massimo Micioni;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, depositata il 05/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo.
S.L. propose ricorso, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., nei confronti di D.P. al fine di accertarne la responsabilità professionale sanitaria.
Espletata una consulenza tecnica d'ufficio, che escludeva l'asserita responsabilità del D., non essendosi le parti conciliate, il Tribunale di Roma rigettò il ricorso e condannò la ricorrente alle spese di lite in favore del resistente.
Contro tale pronuncia la S. ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, deducendo la violazione degli artt. 91, 112 e 696 bis c.p.c.. Il D. ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
La questione sottoposta all'attenzione della Corte è se, all'esito di un procedimento di istruzione preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., il Tribunale possa liquidare le spese giudiziali sostenute dal resistente, ponendole a carico del ricorrente secondo il principio generale della soccombenza. ...
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