Assegno pagato a soggetto diverso dal beneficiario: per la causa contro la banca non obbligatoria la mediazione

Assegno pagato a soggetto diverso dal beneficiario: per la causa contro la banca non obbligatoria la mediazione

Non è soggetto all’obbligo del preventivo esperimento della mediazione, quale condizione di procedibilità, il giudizio promosso cliente contro una banca avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità di quest’ultima, quale banca negoziatrice, e la conseguente richiesta di risarcimento del danno per il pagamento di un assegno non trasferibile ad un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario.

Giovedi 11 Giugno 2020

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9204/2020, pubblicata il 20 maggio 2020.

Normativa di riferimento: art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 28/2010

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

IL CASO: Nella vicenda esaminata, un’assicurazione conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace una banca chiedendo accertarsi la responsabilità di quest’ultima e la sua condanna al risarcimento dei danni per aver, quale banca negoziatrice, pagato un assegno non trasferibile ad un soggetto diverso dall'effettivo beneficiario.

La domanda attorea veniva accolta. La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla banca, la quale deduceva l’improcedibilità della domanda formulata dalla originaria attrice per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.

Il Tribunale, quale giudice di appello, rigettava l’eccezione di improcedibilità e confermava la sentenza di primo grado. Secondo il Tribunale, la norma dell'art. 5 comma 1 bis d.lgs. n. 28/2010 non indica genericamente la materia bancaria quale oggetto di mediazione obbligatoria, ma puntualizza che la mediazione è obbligatoria per la specifica materia dei «contratti bancari».

Nella specie esaminata, invece, la fonte dell'obbligo, la cui violazione risulta imputata alla Banca, si trovava direttamente nella legge, sub specie dell'art. 43 legge assegni.

Pertanto, la banca, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, interponeva ricorso per Cassazione, deducendo fra l’altro, l’erroneità della decisione del Tribunale circa il rigetto dell’eccezione di improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, essendo stata invocata la responsabilità contrattuale ed avendo la controversia ad oggetto un «contratto bancario».

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che nel rigettarlo ha osservato che:

1. la fattispecie concretamente esaminata non rientra nell'ambito dei «contratti bancari» presi in considerazione dalla norma dell'art. 5 comma 1 d.lgs. n. 28/2010 (nella versione introdotta dall'art. 84 comma 1 lett. b. decreto legge n. 69/2013, conv. nella legge n. 98/2013);

2. “L'assegno rientra propriamente nel novero dei servizi di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 2 lett. g) d Igs. 27 gennaio 2010, n. 11, con disposizione che in sé stessa prescinde dal carattere «bancario» del soggetto che venga a prestare il relativo servizio”;

3. la stessa convenzione di assegno, se può anche trovarsi inserita nel corpo di «contratti bancari», mantiene pur sempre una sua propria autonomia, sia sotto il versante funzionale, che sotto quello strutturale.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.9204/2020

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