Nota all'ordinanza della Corte di Cassazione sezione II^ n. 8515 depositata 6.4.2018
Venerdi 11 Maggio 2018 |
In tema di delibere assembleari condominiali si applica, per analogia, l'art. 2377 ultimo comma cod. civ. in tema di diritto societario: lo ha ribadito la Suprema Corte con la sentenza in commento.
La vicenda trae origine dall'impugnazione di una delibera in cui si stabiliva la coattiva restituzione, intimata ad un condomino, di un locale comune da questi adibito a spazio personale: il Tribunale e la Corte d'Appello territorialmente competente successivamente adita avevano dichiarato la cessazione della materia del contendere per l'intervenuta sostituzione della delibera impugnata con altra in data successiva in cui si proponeva al condomino interessato la stipula di un regolare contratto di locazione per lo spazio in questione.
I tre motivi di censura proposti sono stati cassati; in particolar modo gli ermellini, oltre a confermare l'applicabilità dell'art. 2377 u.c. cod civ. anche alle delibere condominiali (Cass. 8622/1998), ha accertato la corretta interpretazione data dai precedenti gradi di giudizio in relazione alla sostituzione del deliberato nel caso in cui la nuova statuizione regoli il medesimo oggetto in termini incompatibili coi precedenti: nel caso in esame, infatti, nella seconda delibera si ipotizzava una proposta contrattuale di locazione ovvero, in caso di mancato accordo, l'avvio di una richiesta giudiziale di rilascio della stanza.
Cassata anche l'eccezione sulla presunta avvenuta usucapione dello spazio da parte del ricorrente, la Corte ha rigettato il gravame con condanna alle spese del giudizio e al doppio dell'importo del contributo unificato.